Vendita prodotti agricoli e vino al tempo del coronavirus

Vendita prodotti agricoli e vino al tempo del coronavirus

Una impresa agricola o vitivinicola può organizzare un punto vendita in un comune diverso da quello in cui è situato il centro aziendale?

Come è disciplinata la vendita di prodotti agricoli al tempo del Coronavirus?

Come noto, per contrastare l’epidemia pandemica in corso il Governo ha adottato una serie di provvedimenti e restrizioni tra cui  il DPCM del 10 aprile, comunemente denominato “#iorestoacasa”, valido fino al 3 maggio prossimo salvo proroghe.

Il quesito cui si vuole dare risposta oggi è se un’azienda agricola possa creare un punto vendita in un comune differente da quello ove sono ubicati i propri terreni, al fine di vendere il proprio prodotto, sia esso costituito da vino piuttosto che frutta, verdura, carne, etc

La risposta è positiva: è possibile purché venga assicurato il distanziamento sociale nel punto vendita prodotti agricoli.

Se esso rientra in una attività “enoturistica” rimangono valide le indicazioni di base fornite dal decreto ministeriale dell’anno scorso (Gu n. 89 del 15 aprile 2019) in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità da rispettare.

Quanto sopra si ricava nel dettaglio da alcune FAQ (Frequently Asked Question) pubblicate sul sito istituzionale governo.it proprio in merito alle misure di contenimento disposte dal decreto.

Tra queste se ne riportano alcune, suggerendo di verificare il sito del Governo per eventuali aggiornamenti:

 

  • Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa? No, non sono previste limitazioni.
  • Sono un’impresa agricola autorizzata alla vendita diretta in azienda situata in un piccolo Comune rurale di circa 1.500 abitanti. Le limitazioni imposte agli spostamenti delle persone tra Comuni impediscono ai miei clienti di raggiungere lo spaccio aziendale. Posso proseguire la mia attività organizzando un punto vendita in un Comune diverso da quello in cui è situato il centro aziendale, assicurando comunque il rispetto delle norme igienico sanitarie?Sì, previa comunicazione al comune in cui si intende esercitare la vendita ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 228 del 2001, fermo restando che i luoghi in cui si svolge tale attività siano adeguatamente organizzati per assicurare il distanziamento sociale previsto dalle relative prescrizioni sanitarie.
  • Il DPCM 10 aprile 2020 ha espressamente autorizzato le attività contraddistinte dai codici ATECO riportati nell’allegato 3 dello stesso provvedimento, tra cui figura anche il codice 81.30, relativo alla cura e manutenzione del paesaggio. Questo vuol dire che è consentita anche la manutenzione dei giardini privati? Si, tra le attività consentite rientrano la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati e del paesaggio agrario e rurale. Per quanto concerne i giardini privati delle case diverse dall’abitazione principale e ubicate in un altro comune, è consentita l’attività di cura e manutenzione solo da parte del personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30, restando fermo che per i proprietari o locatari l’accesso alla seconda casa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
    Resta fermo altresì che nei territori dei Comuni per i quali è stata dichiarata un’emergenza fitosanitaria continuano a potere e dovere essere eseguite su tutte le superfici, anche di limitate dimensioni, le buone pratiche agronomiche ed ambientali prescritte dalle competenti Autorità fitosanitarie.
  • E’ consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione? Si, la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO “0.1.” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

 

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