Utilizzo del contante: tracciabilità del pagamento dei canoni di locazione.
Il Decreto Legge 201/2011 (convertito con modificazioni nella L.214/2011) ha introdotto limiti all’utilizzo del denaro contante, prevedendo in particolare che non possano essere effettuati pagamenti con tale modalità per importi superiori ad €_999,99.
Il comma 50 dell’art.1 della L.147/2013, in vigore dal 1 Gennaio 2014, dispone che
All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».
L’adempimento riguarda le sole locazioni abitative: residenza abituale, turistiche, studentesche, transitorie; risultano quindi escluse le locazioni relative a negozi, uffici, capannoni, box, quelle di edilizia residenziale pubblica, nonché i contratti d’affitto di fondo rustico, per i quali continueranno a valere le previgenti disposizioni.
Ad una prima lettura, si ritiene possano ritenersi escluse dall’ambito operativo della norma anche le locazioni relative a fondi rustici con immobili ad uso abitativo, nel caso in cui il contratto ed il canone pagato siano unici. In tali casi l’interesse riconosciuto dalla legge è quello relativo alla coltivazione del terreno e l’immobile è solo un “accessorio”; il contratto seguirà quindi la disciplina prevista dalla Legge 203/1982 sull’affitto dei fondi rustici ad uso coltivazione.
Altrettanto parrebbe potersi argomentare nelle ipotesi di concessioni di immobili uso abitativo a titolo oneroso connesse con un rapporto principale, come l’ipotesi di un contratto di lavoro con il benefit dell’abitazione. Anche in tale ipotesi, come in quella sopra ricordata, il rapporto principale è quello di lavoro e l’immobile è solamente un “accessorio” con la conseguenza di non potersi ritenere tale situazione -almeno ad una prima lettura- assoggettabile alla disciplina dettata dall’articolo in esame.
La sanzione amministrativa, prevista dall’art. 58 del D.Lgs 231/07 per la violazione, è compresa tra l’1 e il 40% dell’importo corrisposto con un minimo di euro 3.000: raccomandiamo la massima attenzione.
Da ultimo, giova ricordare che le sanzioni colpiscono anche i benefici fiscali collegati alle locazioni; nel caso di violazione infatti, sia il locatore che il conduttore perderanno il diritto alle agevolazioni e detrazioni fiscali: a titolo esemplificativo, si pensi (per il locatore) alla riduzione dell’imponibile Irpef per i contratti convenzionati ed alla cedolare secca e (per il conduttore), alla detrazione per il canone dell’appartamento utilizzato dal figlio studente.