Taglio del bosco ed infortunio del lavoratore
Il proprietario di un bosco, che volesse venderne il legname si troverebbe di fronte a tre distinte possibilità: potrebbe tagliare per proprio conto il legname e venderlo sul mercato, oppure farlo tagliare pagando dei boscaioli per l’opera prestata e solo dopo venderlo, oppure ancora vendere il semplice “taglio del bosco” ovverosia vendere il legname ancora “in pianta” facendo ricadere l’onere della taglio e della raccolta esclusivamente sull’acquirente.Con tale tipo di vendita il proprietario del fondo cede a terzi il solo legname e non anche il terreno.
Il proprietario del fondo quindi, dopo aver venduto il legname, o meglio gli alberi ancora in pianta, non avrà più alcuna voce in capitolo sulla esecuzione dei lavori stessi o sul tipo di precauzioni da adottare per la sicurezza.
Nel caso quindi, di un infortunio occorso ad un lavoratore, durante le operazione di taglio, la responsabilità non potrà che ricadere sul lavoratore stesso, o tutt’al più sull’azienda per cui egli lavora.
Nessuna responsabilità può essere fatta ricadere sul proprietario del fondo che, come detto, ha semplicemente venduto il “taglio del bosco” e che quindi non ha assolutamente alcuna responsabilità sulle modalità di esecuzione del lavoro. Solo l’operaio, od il suo datore di lavoro (nel caso di operaio-dipendente di una azienda) possono decidere come effettuare il lavoro, quali precauzioni utilizzare, quali attrezzi ed in che stato di manutenzione, quali misure di sicurezza adottare, quanto e come lavorare, e quindi solo loro possono essere considerati responsabili del proprio operato e degli eventuali danni che dovessero cagionare a sè od ad altri.
L’unica ipotesi in cui si può prospettare una responsabilità del proprietario del bosco, è quella che egli abbia dolosamente sottaciuto agli operai od all’azienda, all’atto della vendita del taglio del bosco, l’esistenza di situazioni particolarmente pericolose e che escano dalla normalità: egli è tenuto ad informare chi lavorerà, dell’esistenza, ad esempio, di pozzi non coperti, di buche particolarmente profonde e pericolose, dell’esistenza di eventuali “trappole” ma non altresì dell’esistenza di pareti scoscese, scarpate od altre situazioni che è normale trovare in un bosco.
(A.D. 2001)