SULLA (TALVOLTA) NON NECESSITA’ DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE AGRARIE

SULLA NON NECESSITA’ (TALVOLTA) DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE AGRARIE Come noto, le controversie agrarie, prima di poter accedere al Tribunale, devono essere obbligatoriamente precedute da un tentativo di conciliazione avanti l’Ufficio Regionale territoriale competente (ex Ispettorato provinciale dell’agricoltura), ai sensi dell’art. 46, l. 3.5.1982, n. 203 e dell’art. 11, comma III, D.Lgs. 1.9.2011, n. 150. Tale adempimento è condizione di procedibilità della domanda. Esistono casi in cui, tuttavia, tale adempimento non è necessario. Mi riferisco in particolare alle Continue Reading ››