Distanze legali tra fabbricati
L’art. 873 del Codice Civile prevede che le costruzioni su fondi finitimi, ove non siano unite o aderenti, debbano essere tenute ad una distanza non minore di tre metri l’una dall’altra. Nei regolamenti locali tuttavia può essere stabilito diversamente, come meglio sarà specificato di seguito. In primo luogo si può dire che con il termine “costruzione” il codice intende indicare ogni opera edilizia, eseguita in muratura o in materiale diverso che, per struttura e destinazione, abbia carattere di consistenza e… Continue Reading ››