La nuova figura dell’imprenditore agricolo
Il 1° comma del nuovo art.2135 c.c., così come introdotto dal D.lgs 228/2001, stabilisce: “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Confrontato con il primo comma della precedente formulazione, il nuovo testo si distingue solo per avere sostituito la parola “animali” a quella usata nel testo originario, e cioè “bestiame”, ma si tratta di una modifica di non poco conto, poiché estende in modo totale il campo di… Continue Reading ››