SULLA (TALVOLTA) NON NECESSITA’ DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE AGRARIE
SULLA NON NECESSITA’ (TALVOLTA) DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE AGRARIE
Come noto, le controversie agrarie, prima di poter accedere al Tribunale, devono essere obbligatoriamente precedute da un tentativo di conciliazione avanti l’Ufficio Regionale territoriale competente (ex Ispettorato provinciale dell’agricoltura), ai sensi dell’art. 46, l. 3.5.1982, n. 203 e dell’art. 11, comma III, D.Lgs. 1.9.2011, n. 150. Tale adempimento è condizione di procedibilità della domanda.
Esistono casi in cui, tuttavia, tale adempimento non è necessario.
Mi riferisco in particolare alle ipotesi in cui una controversia, intrapresa innanzi al Tribunale Ordinario e quindi non preceduta dal tentativo di conciliazione, sia poi rimessa alle Sezioni Agrarie per incompetenza del Giudice Ordinario. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE AGRARIE
Secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte “in materia di contratti agrari, la domanda inizialmente proposta dinanzi ad un giudice incompetente non va preceduta dal tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, di cui all’art. 46 della L. n. 203 del 1982, prima che la causa, per effetto della declinatoria di competenza del giudice preventivamente adito, sia riassunta davanti alla sezione specializzata agraria“
In senso conforme Cass. sez. III, 20 agosto 2015, n. 17011; Cass. sez.. III, 4 novembre 2005, n. 21389; Cass. sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19056; tra le Corti di merito Tribunale Mantova Sent., 19/04/2012, Tribunale Cuneo Sez. agraria Sent., 22/01/2018.
Di analogo avviso ex multis, Tribunale Udine Sez. agraria Sent., 30/03/2018 ad avviso del quale “In tema ricorso innanzi alle Sezioni Specializzate agrarie la domanda inizialmente proposta dinanzi ad un giudice incompetente non va preceduta dal tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, di cui all’art. 46 della l. n. 203 del 1982.”
Alcuni articoli che potrebbero interessare:
Vendita prodotti agricoli e vino al tempo del coronavirus
VENDITA PRODOTTI AGRICOLI La cessione del vino
Vendita prodotti agricoli: prime indicazioni operative
Vendita prodotti agricoli ed alimentari: indicazioni operative
Cessione prodotti agricoli ed agroalimentari: la fatturazione
Cessione prodotti agricoli ed agroalimentari: considerazioni generali e sanzioni
Cessione prodotti agricoli ed agroalimentari ex art.62
Vendita diretta dei prodotti da parte dei produttori diretti
Per ulteriori spunti sul tema suggeriamo la raccolta di articoli sul tema, consultabile cliccando sul seguente link: “articoli a tema diritto agrario”