Strade vicinali e prelazione agraria
il Tribunale di Novara, con interessante pronuncia (Sentenza 23/06/2022, n. 364) è intervenuto nuovamente sulla dibattuta questione della prelazione agraria e strade vicinali, in particolare sulla differenza tra contiguità “giuridica” o “funzionale” tra i fondi agricoli.
Come ricordato dalla sentenza citata, la Suprema Corte a S.U. n. 2582/1988 ha affermato che “Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, di cui all’art. 7 L. n. 817 del 1971, integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell’autonomia negoziale, spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero materializzata con muri, siepi, recinzioni od altri segnali), e, pertanto, non può essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta contiguità funzionale (fra fondi separati, ma idonei ad essere accorpati in un’unica azienda agraria). (in tal senso anche Cass. 20.1.2006 n. 1106; Cass. 11.5.2010 n. 11377; Cass. 25620/2015. (Prelazione agraria e strade vicinali)
In particolare la Corte di Cassazione con la sentenza 6 dicembre 2005 n. 26689 ha precisato che il bene immobile costituito dal suolo di una strada vicinale non soggetta a pubblico transito, ovvero di una strada privata agraria, appartiene ai privati che hanno concorso a realizzarla; in siffatte ipotesi, anche quando gli apporti dei soggetti che hanno concorso nella loro formazione sono rappresentate da porzioni dei terreni latistanti, le singole porzioni devono considerarsi ormai distaccate dai terreni cui appartenevano, con la conseguente determinazione, a favore di tutti, di un acquisto del nuovo bene formatosi per unione, del quale i soggetti, che hanno contribuito alla sua costituzione, usufruiscono come proprietari – in quanto esso è oggetto di una comunione tra loro – e non a titolo di servitù. Pertanto, i fondi posti ai suoi lati non possono essere considerati materialmente contigui tra loro e devono, perciò, qualificarsi come fondi non confinanti ai fini dell’istituto del riscatto agrario. Nello stesso senso si è espressa Cass.19 gennaio 2007 n. 1191 in materia di prelazione agraria, stante l’identità di ratio dei due istituti (e successivamente Cass. 29.9.2015 n. 19235). (Prelazione agraria e strade vicinali)
In sintesi, due fondi agricoli interrotti da una strada vicinale, sia essa ad uso pubblico o privato, non possono essere ritenuti tecnicamente confinanti ai fini dell’esercizio della prelazione agraria. (Prelazione agraria e strade vicinali)
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