Sospensione piano del consumatore
Possibilità di sospensione piano del consumatore
Ipotizzando che un privato abbia ottenuto l’omologa di un piano del consumatore per il pagamento dei propri debiti, cosa accade se non è in grado di far fronte ai pagamenti a causa dell’emergenza CORONAVIRUS?
Si possono posticipare i pagamenti del piano del consumatore? E’ possibile la temporanea sospensione del piano del consumatore?
Secondo l’art. 13 comma 4 ter della legge n. 3/2012 “quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione” .
Quindi, i debitori nei confronti dei quali sia già intervenuta l’omologazione di un piano o di un accordo, possono rimodulare le modalità e le tempistiche della esecuzione, facendo ricorso alle procedure previste dalla legge per la presentazione del piano.
In particolare il consumatore, con l’ausilio di un legale e di un OCC, potrà proporre motivata istanza al Giudice per posticipare i termini di pagamento e le rate in scadenza, o comunque modificare l’entità della proposta, dimostrando come tale scelta sia diretta conseguenza dell’emergenza in corso.
Il Giudice, svolte le opportune valutazioni, potrà decidere sulla base della mera domanda anche senza disporre la convocazione dei creditori, come avvenuto in un recente procedimento innanzi al Tribunale di Napoli (Provvedimento del 16/4/2020 a firma della Dott.ssa Dr Livia De Gennaro) nel quale il debitore aveva chiesto il semplice differimento dei pagamenti mensili. Dato che la modifica incideva solo sui tempi dell’adempimento ma non sul quantum, il Giudice l’ha accolta senza neppure convocare i creditori. Depone in tal senso quanto previsto dall’art. 9, comma III, del Decreto Liquidità n. 23/2020 applicabile alla fattispecie analogicamente.
Lo studio è a disposizione per valutare le richieste, ed assistere la parte nella redazione dell’istanza da sottoporre al giudizio del Tribunale.
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