Inutilizzabile la sentenza notificata via PEC per il deposito in Cassazione
Sentenza notificata via PEC dalla cancelleria e deposito nel fascicolo della Cassazione
Non essendo ancora stato attivato il processo civile telematico (PCT) presso la Suprema Corte di Cassazione, ad oggi, il legale che si trovi a depositare il proprio fascicolo in cancelleria, dovrà necessariamente estrarre dal PCT copia della sentenza impugnata, procedere con l’autentica, e depositare il documento cartaceo, a nulla valendo (sic!) il deposito telematico della sentenza notificata via PEC dalla cancelleria. (TAG sentenza notificata via PEC)
Questo il principio espresso dalla Cassazione nella recente sentenza n.26520/2017 che, in un passaggio, così sintetizza il tema:
“Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anche presso la Corte di cassazione, al fini dell’osservanza dell’art. 369 cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, che ha l’onere di depositare la copia conforme all’originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dall’originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell’una all’altro, ai sensi dell’art.I6-bis,comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l’attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche”.
Di seguito il testo integrale della sentenza relativa alla sentenza notificata via PEC:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13098-2016 proposto da:
G.G., M.E., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VALERIA CAPROTTI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
BANCA POPOLARE BERGAMO SPA in persona del suo Procuratore Dott.ssa D.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 43, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA SCALA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
DEUTSCHE BANK A.G. già DOBANK SPA, e per essa dalla sua mandataria, la Soc. CAF SPA, in persona della procuratrice speciale, Dott.ssa R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANICIO GALLO, 102, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO POLESE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DONVITO giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
CONDOMINIO (OMISSIS), TERSICORE FINANCE SRL, A.S., GA.RO.;
– intimati –
Nonchè da:
FBS S.P.A. in persona del Procuratore Avv. B.F., quale mandataria della TERSICORE FINANCE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EDOARDO STAUNOVO POLACCO, GIORGIO TARZIA giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale; (TAG sentenza notificata via PEC)
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 13773/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 04/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’accoglimento del 1-2-3 motivo del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato EMMA CERSOSIMO; (TAG sentenza notificata via PEC)
udito l’Avvocato FABRIZIO POLESE per delega orale; (TAG sentenza notificata via PEC)
Svolgimento del processo
Innanzi al Tribunale di Milano vennero riunite quattro procedure esecutive immobiliari, due promosse nei confronti del solo G.C. e le altre anche nei confronti di M.E., in quanto aventi ad oggetto i medesimi immobili. (TAG sentenza notificata via PEC)
Gli esecutati proposero opposizione all’esecuzione, ma – rigettata la richiesta di sospensione – si procedette egualmente alla vendita.
Successivamente, con provvedimento del 18 settembre 2012 , il giudice dell’esecuzione approvò il progetto di distribuzione depositato (a seguito di numerose osservazioni e modifiche) in data 7 giugno 2012, sospendendo l’assegnazione solo limitatamente alla somma di Euro 17.692,08 destinata a Ga.Ro..
Tale ordinanza fu impugnata dagli esecutati, ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c.. Il tribunale con sentenza pronunciata, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. , in data 26 novembre 2015, accolse parzialmente l’opposizione, disponendo che il progetto di distribuzione fosse riformulato, quanto all’importo di Euro 101.291,96, secondo nuovi criteri. (TAG sentenza notificata via PEC)
Contro tale decisione gli esecutati, solo parzialmente vittoriosi, hanno proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. , articolato in quattro motivi, ed hanno successivamente depositato una memoria difensiva con allegata una sentenza della Corte d’appello di Milano relativa alla posizione creditoria della Banca Popolare di Bergamo s.p.a.
La stessa Banca Popolare di Bergamo s.p.a., la Deutsche Bank A.G. e la BBS s.p.a. resistono con controricorso e quest’ultima ha anche proposto ricorso incidentale seguito da memorie difensive. (TAG sentenza notificata via PEC)
Motivi della decisione
1. Deve essere preliminarmente rilevata, anche d’ufficio, l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c. , comma 2, n. 2, in ragione del mancato deposito della “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”. (TAG sentenza notificata via PEC)
Infatti, dall’esame del fascicolo d’ufficio e di quello dei ricorrenti non risulta la presenza della copia autentica della sentenza impugnata, che non è stata prodotta neppure dai controricorrenti o dal ricorrente incidentale, come si evince dagli analoghi controlli effettuati nei rispettivi fascicoli.
2. L’onere – posto a condizione di procedibilità del ricorso – di depositare copia autentica del provvedimento impugnato permane nonostante l’originale sia stato formato digitalmente.
Il grado di merito, infatti, si è svolto nelle forme del processo civile telematico (PCT), mentre nel giudizio di cassazione il deposito ex art. 369 c.p.c. non può che avere ad oggetto documenti in formato analogico (cartaceo), poichè l’applicabilità della disciplina del processo telematico nel grado di legittimità è limitata alle sole comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili (D.M. Giustizia 19 gennaio 2016, emesso ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 10).
Trova quindi applicazione il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 9-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , e successive modificazioni.
La disposizione prevede che il difensore può estrarre copia analogica degli atti processuali e dei provvedimenti giudiziari redatti in formato digitale, attestandone personalmente la conformità della copia al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico. Le copie così realizzate, munite della predetta attestazione di conformità, equivalgono all’originale.
Pertanto, l’onere imposto dall’art. 369 c.p.c. doveva essere adempiuto mediante il deposito di una copia cartacea della sentenza impugnata, asseverata dallo stesso difensore dei ricorrenti come conforme all’originale digitale presente nel fascicolo informatico.
3. E’ importante sottolineare che il citato D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 9-bis, prescrive che il difensore deve attestare la conformità delle copie analogiche “ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”.
Pertanto, qualora la sentenza che si intende impugnare venga notificata al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l’attestazione di conformità dovrà comunque essere apposta sulla copia analogica (stampa cartacea) tratta dall’originale digitale contenuto nel fascicolo informatico e non sulla copia notificata telematicamente.
Quindi, per creare la copia cartacea conforme all’originale digitale, il difensore deve accedere tramite il PCT al fascicolo informatico ed estrarre da lì la copia da asseverare.
Infatti, soltanto le copie analogiche “estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità (…), equivalgono all’originale” (art. 16-bis, comma bis, cit.).
Del resto, la ratio della norma è chiara: poichè l’originale del provvedimento è quello digitale presente nel fascicolo informatico, è da quello soltanto che può estrarsi una copia autentica. Se il difensore apponesse l’attestazione di conformità sulla copia del provvedimento che gli è stata notificata, anzichè sull’originale scaricato dal PCT, egli attesterebbe la conformità di una “copia della copia”, anzichè della copia estratta direttamente dall’originale. (TAG sentenza notificata via PEC)
4. Giova, a questo punto, ricordare che, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica anche della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994 , ex art. 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968).
In simili evenienze, dunque, il difensore sarà soggetto a un duplice onere di certificazione: da un lato, deve asseverare come conforme all’originale la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico e, dall’altro, deve parimenti certificare le copie cartacee della notificazione telematica ricevuta.
5. Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:
“Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anche presso la Corte di cassazione, ai fini dell’osservanza dell’art. 369 c.p.c. , il difensore del ricorrente, che ha l’onere di depositare la copia conforme all’originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dall’originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell’una all’altro, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 9-bis, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l’attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche”.
6. Poichè, come s’è già detto, nel fascicolo risulta prodotta solamente una stampa cartacea della sentenza digitale, senza alcuna attestazione di conformità, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
7. Medesima sorte spetta anche al ricorso incidentale.
Anch’esso è improcedibile per omessa produzione della sentenza asseverata da valida attestazione di conformità all’originale.
Infatti, ai sensi dell’art. 371 c.p.c. , comma 5, il ricorrente incidentale è esonerato dall’obbligo di depositare copia autentica della decisione impugnata solamente se questa è stata depositata dal ricorrente.
8. Stante la soccombenza reciproca, va disposta la compensazione delle spese processuali fra i ricorrenti principali G.C. ed M.E. e la ricorrente incidentale FBS s.p.a.
Trattandosi di controversia distributiva, la ricorrente incidentale sarebbe astrattamente soccombente anche nei confronti degli altri creditori controricorrenti, ma questi ultimi non hanno svolto attività difensiva nei suoi confronti, resistendo solo al ricorso principale. In questa particolare condotta processuale si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali fra di loro.
Ai sensi dell’art. 385 c.p.c. , i ricorrenti principali vanno condannati in solido alla rifusione, in favore delle controricorrenti Banca Popolare di Bergamo s.p.a. e la Deutsche Bank A.G. nella misura indicata nel dispositivo, secondo i parametri del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55. (TAG sentenza notificata via PEC)
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali in solido fra loro e, separatamente, della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso principale e quello incidentale; dichiara compensate le spese fra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale, nonchè quelle fra quest’ultima e i controricorrenti Banca Popolare di Bergamo s.p.a. e la Deutsche Bank A.G.; condanna i ricorrenti principali in solido fra loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti Banca Popolare di Bergamo s.p.a. e la Deutsche Bank A.G., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% , agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dal parte dei ricorrenti principali in solido e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2017 (TAG sentenza notificata via PEC)
In particolare sullo stesso tema: Nel giudizio di Cassazione la sentenza impugnata va depositata in formato cartaceo.
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