Riabilitazione dopo il protesto e successiva cancellazione dal Registro Informatico dei protesti.

Riabilitazione dopo il protesto e successiva cancellazione dal Registro informatico dei protesti.

In materia di riabilitazione dopo il protesto dell’assegno, bancario o postale, la normativa di riferimento è rappresentata dall’articolo 17 della L.108/1996, il quale espressamente prevede che:

il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del Tribunale su istanza dell’interessato corredata dai documenti giustificativi.
Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla Corte di Appello che decide in camera di consiglio.
Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

Con riferimento agli assegni, diversamente da quanto previsto per la cambiale ed il vaglia cambiario, la normativa non consente l’immediata cancellazione dal registro Informatico dei Protesti, dell’assegno bancario o postale a seguito del sopraggiunto pagamento.

L’automatica e definitiva cancellazione è infatti  prevista solo dopo il trascorso di cinque anni da quando l’assegno è stato protestato; tuttavia, il debitore protestato che abbia effettuato il pagamento per il quale il protesto è stato levato e non ne abbia subito ulteriore, ha diritto ad ottenere la riabilitazione. Questa procedura risulta possibile solo dopo che è trascorso un anno dal protesto, con la conseguenza logica che in ogni caso l’assegno rimarrà pubblicato per almeno un anno nel registro Informatico dei protesti.

Per ottenere la cancellazione dell’assegno protestato, l’interessato dovrà in prima battuta rivolgersi al Presidente del Tribunale della provincia di residenza, per conseguire il provvedimento di riabilitazione dal protesto (il ricorso può essere presentato direttamente dalla persona interessata o da altra munita di delega scritta, pertanto questa procedura non necessita dell’assitenza di un avvocato).

Dopo aver ottenuto il decreto attestante la riabilitazione, il protestato dovrà presentare all’Ufficio Protesti della Camera di Commercio territorialmente competente, istanza per ottenere la definitiva cancellazione del protesto dal Registro Informatico dei Protesti.

Al fine di ottenere la definitiva cancellazione del protesto dal registro telematico, è necessario fornire alla Camera di Commercio una documentazione precisa, che comprende: gli assegni protestati in originale, le relative quietanze liberatorie nonchè una visura camerale attestante l’assenza di ulteriori protesti.

 

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