Problematiche PCT (processo civile telematico) e relative soluzioni giurisprudenziali – Parte 3 (opposizione a DI)
Il presente articolo fa parte di una raccolta di massime giurisprudenziali, anche non ufficiali, suddivise sulla base delle problematiche che si presentano quotidianamente nel “nuovo” Processo Civile Telematico ed affrontate, per lo più, dai Tribunali Ordinari.
Infatti, stante la novità degli strumenti, sono proprio queste sedi che si trovano in prima battuta a dover affrontare e risolvere, stante la mancanza di una esaustiva disciplina di merito, tutte le problematiche che vengono quotidianamente a presentarsi.
Parte 3 – Opposizione a D.I. per mancata notifica della procura alle liti unitamente al ricorso
Tribunale di Milano, verbale causa n. 29574/2008, udienza 14/01/2010
“[…] Quanto alla eccezione relativa alla manata notifica della procura al debitore ingiunto unitamente al decreto si deve osservare che nessuna norma di legge imponga la notifica,unitamente alla ingiunzione, anche dell’atto che conferisce la rappresentanza.
Come noto nel caso di decreto ingiuntivo depositato per via telematica presso l’ufficio giudiziario l’art. 10 del d.p.r. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea sia depositata in copia informatica, autenticata dal difensore mediante l’apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico.
L’art. 20 del d.lgs. 82 del 2005, il c.d. codice dell’amministrazione digitale, stabilisce l’equiparazione del documento informatico al documento cartaceo.
[…]In base al combinato disposto di queste norme la procura cartacea è copiata su file ed autenticata mediante firma dal difensore ed unita al ricorso perché inviata nello stesso messaggio, cioè nello stesso file, crittografato con la firma digitale del difensore ai sensi dell’art. 42 delle citate norme tecniche.
[…]Quindi forma necessitata della procura negli atti processuali telematica è quella di atto separato, che può essere o meno notificato con il ricorso, senza che ciò infici la legittimità della notifica stessa.
►Come s’è detto in questi casi la notifica della procura non è richiesta da alcuna norma, né pare che la conoscenza della procura possa essere vista come una necessaria garanzia per il convenuto il quale, se vorrà controllare i poteri del procuratore, alla stregua dei documenti allegati al ricorso, avrà l’onere di costituirsi. […]”
Tribunale di Siena, sentenza n. 74/2017
[…]”In via preliminare, deve essere rigettata l’eccezione relativa all’omessa notifica della procura unitamente al decreto ingiuntivo per i motivi di seguito esposti:
con riferimento specifico al decreto ingiuntivo depositato in via telematica, invero, l’art. 10 DPR n. 123/01 dispone che la procura cartacea sia depositata in copia informatica, autenticata dal difensore, mediante apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico, onde fornire al giudicante la dimostrazione del potere di rappresentanza del procuratore istante di rappresentare il cliente nella richiesta di decreto ingiuntivo;
del resto, stante la necessità, per i files contenenti gli atti giudiziari, di rivestire la forma di PDF tratto da testo e non da immagine, in base alle specifiche tecniche ed alle norme sul PCT, è materialmente impossibile che la procura possa essere conferita con sottoscrizione a margine del ricorso, dovendo essa necessariamente rivestire la forma di atto separato;
per contro, fermi restando gli obblighi di allegazione della procura al ricorso depositato e di notifica del decreto monitorio entro sessanta giorni dalla sua emissione, nessuna norma di legge impone la notifica, unitamente all’ingiunzione di pagamento, anche all’atto che conferisce la rappresentanza alle liti;
d’altra parte, ben può il debitore ingiunto, laddove voglia controllare la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al difensore dell’ingiungente, anche in vista della propria difesa in sede di opposizione, accedere al fascicolo telematico contenente gli allegati al ricorso monitorio. […]”
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