Problematiche PCT (processo civile telematico) e relative soluzioni giurisprudenziali – Parte 2 (Distruzione/Smarrimento/Sottrazione del fascicolo telematico)
Il presente articolo fa parte di una raccolta di massime giurisprudenziali, anche non ufficiali, suddivise sulla base delle problematiche che si presentano quotidianamente nel “nuovo” Processo Civile Telematico ed affrontate, per lo più, dai Tribunali Ordinari.
Infatti, stante la novità degli strumenti, sono proprio queste sedi che si trovano in prima battuta a dover affrontare e risolvere, stante la mancanza di una esaustiva disciplina di merito, tutte le problematiche che vengono quotidianamente a presentarsi.
Parte 2 – Distruzione/Smarrimento/Sottrazione del fascicolo telematico
Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 11 maggio 2010 n. 11352
Nell’ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte ha l’onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, mentre il giudice può pronunciare sul merito della causa sulla base degli atti a sua disposizione soltanto in caso di inosservanza di detto termine. Pertanto, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, se il fascicolo risulta depositato per tale momento, comporta per il giudice l’obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione e la possibilità per la parte di ottenere di depositarli nuovamente ovvero di ricostruirne il contenuto, se erano stati ritualmente prodotti.
Tribunale di Siena, Ordinanza del 18/09/2014
“[…] ritenuto pertanto che l’atto allegato alla PEC di cui sopra, consegnato a tutti gli effetti alla Cancelleria dell’Ufficio giudiziario, sia stato smarrito o sottratto o distrutto, per causa non nota, nel tempo e/o nello spazio informatico che separa il suo ingresso nel domicilio dell’ufficio giudiziario e il suo susseguente doveroso ingresso nel singolo fascicolo informatico […]
[…] Visti gli artt. 113 cpp e 12 disposizioni sulla legge in generale
Dispone che l’atto di parte attrice di nomina del c.t.p. sia ricostruito secondo il seguente letterale tenore:[…]”
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