Problematiche PCT (processo civile telematico) e relative soluzioni giurisprudenziali – Parte 1 (Atto introduttivo)
Il presente articolo fa parte di una raccolta di massime giurisprudenziali, anche non ufficiali, suddivise sulla base delle problematiche che si presentano quotidianamente nel “nuovo” Processo Civile Telematico ed affrontate, per lo più, dai Tribunali Ordinari.
Infatti, stante la novità degli strumenti, sono proprio queste sedi che si trovano in prima battuta a dover affrontare e risolvere, stante la mancanza di una esaustiva disciplina di merito, tutte le problematiche che vengono quotidianamente a presentarsi.
Parte 1 – Atto Introduttivo del Giudizio depositato con modalità telematica anziché cartacea
Cass. civ. Sez. II, 12-05-2016, n. 9772
In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell’art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, coma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015 (che, con l’art. 19, comma 1, lettera a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. (Principio di diritto enunciato dalla Corte).
[… In tema di PCT, nei procedimenti iniziati tra il 30.6.14 e prima del D.L. 83/2015, non vi è nullità della costituzione telematica dell’attore, ma mera irregolarità, sicché quando l’atto viene inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario, e della messa a disposizione delle altre parti…]
Cass. civ. Sez. lavoro, 04/11/2016, n. 22479
Il deposito in forma telematica dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, successivamente al 30 giugno 2014, nel regime dell’art. 16-bis del D.L. n. 179 del 2012, anteriore alla modifica introdotta dal D.L. n. 83 del 2015, non determina la nullità della costituzione dell’attore bensì una mera irregolarità per cui, ove l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’Ufficio Giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, è integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.
[… Dal comma 1 dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012, nel testo valorizzato operante ratione temporis (prima del 30.6.14), non discende il divieto di utilizzare l’invio telematico per gli atti del processo diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta ed ammessa dall’ordinamento (v. l’ art. 83, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dalla I. 18 giugno 2009, n. 69, che ha previsto la trasmissione in via telematica della procura alle liti) ed in mancanza di una sanzione espressa di nullità…]
Trib. Lodi, Sez. I, Ord. 04/03/2016
Il ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in cancelleria in formato cartaceo, deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, per sua natura, l’atto di riassunzione non è un atto introduttivo, ma riguarda una parte già precedentemente costituita, cosicché l’atto di riassunzione avrebbe dovuto essere depositato con modalità telematiche ai sensi dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012.
Per la dichiarazione di estinzione non è necessaria l’eccezione di parte.
Trib. Vasto, Ord. 15/04/2016
Il ricorso per reclamo non introduce un nuovo giudizio, ma è prosecuzione del procedimento speciale. Quindi non vi è dubbio che, quando il deposito non viene seguito per via telematica, bensì in modo tradizionale (cioè, con consegna materiale in cancelleria dei documenti o, tutt’al più, mediante invio postale del plico cartaceo), l’atto non potrà che essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico (vale a dire, tamquam non esset).
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