Problematiche del PCT (processo civile telematico) e relative soluzioni giurisprudenziali – Parte 9 (Validità della Notifica)

Il presente articolo fa parte di una raccolta di massime giurisprudenziali, anche non ufficiali, suddivise sulla base delle problematiche che si presentano quotidianamente nel “nuovo” Processo Civile Telematico ed affrontate, per lo più, dai Tribunali Ordinari.

Infatti, stante la novità degli strumenti, sono proprio queste sedi che si trovano in prima battuta a dover affrontare e risolvere, stante la mancanza di una esaustiva disciplina di merito, tutte le problematiche che vengono quotidianamente a presentarsi.

Parte 9 – Validità della Notifica

Cassazione SS.UU., Sent. 18/04/2016, n. 7665
Il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l’indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina il raggiungimento dello scopo della notifica via PEC.
È, quindi, inammissibile l’eccezione con cui si lamenti un mero vizio procedimentale (notifica di file .doc invece di PDF), senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa.
[ La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha stabilito che anche per le notifiche a mezzo pec si applica il condiviso e consolidato orientamento giurisprudenza della stessa Corte, secondo cui «il principio, sancito in via generale dall’articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali – pertanto – la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario» (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l’indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. La Corte ha, inoltre, precisato che : “ è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte”. ]

Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. 04/05/2016, n. 8886
In caso di notifica a mezzo PEC di ricorso per Cassazione nel giorno di scadenza per l’impugnazione, con notifica perfezionata oltre i termini orari di cui all’art. 147 c.p.c. (espressamente richiamato dall’art. 16 septies del D.L. 179/12 “Tempo delle notificazioni con modalità telematiche”), la notifica suddetta si considera effettuata ex lege il giorno successivo, e per l’effetto il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

Corte Costituzionale, Sent. 18/05/2016, n. 146
Non sussiste violazione dell’art. 3 Cost., attesa la diversità delle fattispecie poste a confronto, che ne giustifica la diversa disciplina delle notificazioni.
L’art. 145 c.p.c. ha come scopo esclusivamente il diritto di difesa, mentre l’art. 15 L.F. si propone di coniugare tale finalità di tutela del diritto di difesa con le esigenze di celerità del procedimento concorsuale. A tal fine prevede che l’esonero dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo.

Cassazione, Sez. VI-1, Sent. 09/09/2016, n. 17884
L’imprenditore individuale è univocamente quella persona fisica la cui casella PEC ha come indirizzo (come nella specie) proprio il suo nome e cognome, sicché la deliberata sua disattivazione [nel termine annuale in cui perdura, ex lege (L. Fall., art. 10), la sua responsabilità per la sistemazione concorsuale delle proprie debitorie, mediante la necessaria dichiarazione di fallimento], comporta irreperibilità imputabile “alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico”.

Cassazione, Sez. VI, Sent. 06/07/2016
Per la validità della notifica occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, non rilevando che sia stato aperto dal destinatario stesso.

Cassazione, Sez. I, Sent. 21/07/2016, n. 15035
Erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che per superare l’attestazione contenuta nella RAC fosse sempre necessario proporre querela di falso.
Deve applicarsi il principio a tenore del quale nelle notifiche telematiche a mezzo PEC ai sensi dell’art. 15 L.F., la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna suscettibile di prova contraria.

Cassazione, Sent. 12/09/2016, n. 17941
Alla data del 5 dicembre 2014, la notifica tramite PEC effettuata dal difensore della contribuente all’amministrazione finanziaria della sentenza resa dalla CTR della Campania tra le parti, non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione.
Detta notifica, in assenza delle regole tecniche di attuazione, deve ritenersi giuridicamente inesistente, non essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di sanatoria diversamente da quanto ritenuto possibile in fattispecie diverse.

Cassazione, Sez. VI-3, Ord. 04/10/2016, n. 19814
Va respinta l’eccezione di nullità in caso di mancata indicazione nell’oggetto del messaggio della notifica PEC della dizione “Notificazione ai sensi della legge 53 del 1994”.
Ciò in quanto la norma che sanziona a pena di nullità la mancanza dei requisiti non intende affatto sanzionare con l’inefficacia anche le più innocue irregolarità, e in quanto comunque tale nullità sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo (fattispecie: notifica di controricorso in Cassazione con oggetto “Notificazione controricorso in Cassazione”).

Cass. civ. Sez. I, 02-11-2015, n. 22352
In tema di validità della notifica, effettuata in via telematica, di ricorso e decreto per la dichiarazione di fallimento, ciò che rileva, ai fini della validità della notificazione, è il perfezionamento del procedimento notificatorio previsto dalla norma di legge, verificabile attraverso la ricevuta di accettazione attestante la spedizione del messaggio di posta elettronica certificata nonché la ricevuta di consegna, comprovante che il messaggio medesimo è pervenuto alla casella di posta elettronica indicata dal destinatario. Nessuna rilevanza può, quindi, essere attribuita alla annotazione effettuata dal cancelliere che, affermando un esito incerto della notifica, abbia chiesto al creditore di utilizzare lo strumento notificatorio alternativo previsto dall’art. 15, comma 3, legge fall. (Il cancelliere, non attendendo la ricevuta di consegna, aveva chiesto effettuarsi la notifica cartacea che non era andata a buon fine; viceversa la notifica a mezzo PEC si era perfezionata)

Raccolta Completa: Problematiche PCT e relative soluzioni giurisprudenziali

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