Problematiche del PCT (processo civile telematico) e relative soluzioni giurisprudenziali – Parte 8 (Notifica via PEC a Soggetti Sprovvisti di Strumenti Idonei a Leggere la Firma Elettronica)
Il presente articolo fa parte di una raccolta di massime giurisprudenziali, anche non ufficiali, suddivise sulla base delle problematiche che si presentano quotidianamente nel “nuovo” Processo Civile Telematico ed affrontate, per lo più, dai Tribunali Ordinari.
Infatti, stante la novità degli strumenti, sono proprio queste sedi che si trovano in prima battuta a dover affrontare e risolvere, stante la mancanza di una esaustiva disciplina di merito, tutte le problematiche che vengono quotidianamente a presentarsi.
Parte 8 – Notifica via PEC a Soggetti Sprovvisti di Strumenti Idonei a Leggere la Firma Elettronica
Tribunale di Lecce, ordinanza del 16/03/2016
Il Got,
rilevato che la normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica non obbliga, però, le stesse imprese di munirsi di programmi elettronici che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale;
– che non vi è prova che la società convenuta sia in effettivo possesso di tali programmi;
– che, quindi, non vi è prova che la stessa abbia potuto prendere visione dell’atto di citazione
– che tale prova non si evince, comunque, dalle comunicazioni allegate in atti relative alla accettazione ed alla consegna dell’atto di citazione;
– che, per l’effetto, non può dichiararsi la contumacia della società
-che, comunque, la norma di cui all’art. 1 della L. 21 gennaio 1994, n. 20 faculta il giudice a disporre la notificazione secondo l’ordinario procedimento a mezzo ufficiale giudiziario;
P.Q.M.
– letta ed applicata la norma di cui all’art. 291 c.p.c. fissa all’attore il termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere alia rinnovazione della notificazione della citazione secondo l’ordinario procedimento a mezzo ufficiale giudiziario e nel rispetto dei termini di cui all’art. 163-bis c.p.c. e rinvia la causa.
[… La normativa impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica ma non obbliga a munirsi di programmi elettronici che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale. Mancando la prova che il destinatario della notifica fosse in possesso di tali programmi al momento della ricezione della stessa, non vi è certezza che detto destinatario abbia effettivamente potuto prendere visione dell’atto notificato.
In tal caso, dunque, la notifica deve essere ripetuta in via cartacea a mezzo ufficiale giudiziario…]
Cass. civ. Sez. VI – 1, 07-07-2016, n. 13917
Per il perfezionamento della notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza, va considerata esclusivamente la sequenza procedimentale stabilita dalla legge: dunque, dal lato del mittente, la ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna, la quale dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell’avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente.
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