Problematiche del PCT (processo civile telematico) e relative soluzioni giurisprudenziali – Parte 7 (Attestazione Conformità Atti Depositati)

Il presente articolo fa parte di una raccolta di massime giurisprudenziali, anche non ufficiali, suddivise sulla base delle problematiche che si presentano quotidianamente nel “nuovo” Processo Civile Telematico ed affrontate, per lo più, dai Tribunali Ordinari.

Infatti, stante la novità degli strumenti, sono proprio queste sedi che si trovano in prima battuta a dover affrontare e risolvere, stante la mancanza di una esaustiva disciplina di merito, tutte le problematiche che vengono quotidianamente a presentarsi.

Parte 7 – Attestazione Conformità Atti Depositati

Corte di Cass., Sez. VI, Ord. 22/02/2016 n. 3386
La produzione della copia della sentenza impugnata trasmessa in allegato dalla cancelleria ragusana deve, dunque, di per sé reputarsi equivalente all’originale presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione.
Neppure rileva l’attestazione di conformità irrituale, posto che questa è prevista dalla norma solamente per la conformità agli atti presenti nel fascicolo telematico.
[ … infatti, il detto difensore non ha provveduto ad estrarre con modalità telematica la copia dal fascicolo informatico, ma ha resto l’attestazione sulla copia comunicatagli a mezzo PEC, che essa si era estratta dal detto fascicolo, ma da parte del cancelliere.
Tuttavia, la rilevata irrituale attestazione e’ del tutto priva di rilievo, giacche’, come s’e’ detto, la copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria ragusana equivale all’originale e, dunque, puo’ considerarsi una copia autentica. … ]

Trib. Bari, Ord. 04/05/2016
L’art. 543 c.p.c. distingue la problematica dell’attestazione di conformità delle copie allegate da quella dell’inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle stesse: la prima è dovuta solo al mancato deposito della nota d’iscrizione e delle copie autentiche degli atti “di cui al secondo periodo” (dunque non al terzo) del 4° co. dell’art. 543 c.p.c., e non si richiama tra gli atti da depositare a pena di inammissibilità nel termine prescritto, anche l’attestazione di conformità. Ne consegue che il deposito oltre il termine deve rimanere irrilevante.

Trib. Milano, Sez. III, Sent. 29/06/2016
Il creditore non deve limitarsi a depositare una copia degli atti di cui all’art. 557 co. 2, ma una copia conforme.
La questione della conformità del titolo all’originale è strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell’azione esecutiva. In mancanza del deposito dell’attestazione di conformità, pertanto, il giudice dell’esecuzione non è messo in grado di conoscere se il creditore abbia o meno il possesso del titolo, o sia o meno legittimato all’esercizio del diritto incorporato nel titolo.
[… Il giudice dell’esecuzione, in mancanza della dichiarazione di conformità degli atti prodromici all’esecuzione e dell’atto di pignoramento, non può procedere con il conferimento dell’incarico di stima dei beni staggiti e, successivamente, con la vendita dei cespiti pignorati, non avendo certezza alcuna circa il possesso di un titolo esecutivo in capo al creditore.
2. Nell’ambito del processo esecutivo, l’attestazione di conformità non costituisce una mera formalità, in quanto il difensore del creditore, per potere attestare che la copia è conforme all’originale, deve avere avanti a sé l’originale da collazionare con la copia, per poter certificare il possesso del titolo. In mancanza del deposito dell’attestazione di conformità, pertanto, ciò che il giudice dell’esecuzione non è messo in grado di conoscere è se il creditore abbia o meno il possesso del titolo o sia o meno legittimato all’esercizio del diritto incorporato nel titolo. … ]

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