Obbligo di Posta elettronica certificata (PEC) per tutte le societa’
Facciamo seguito ad un articolo pubblicato alcuni anni or sono sulle pagine di questo notiziario, per rammentare a tutti gli associati la necessità di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Secondo quanto previsto dall’art.16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (poi convertito con Legge 2/2009), tutte le società di nuova costituzione a far data dall’entrata in vigore della norma, dovevano avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), da indicare nella domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.
Per quanto riguarda le società già esistenti all’epoca della entrata in vigore, il termine per comunicare il proprio indirizzo al registro delle imprese era posticipato di tre anni ed andrà quindi a scadere il 29 Novembre di quest’anno.
Entro tale data tutte le imprese esercitate in forma societaria, dovranno aver comunicato al registro delle imprese la propria casella di posta elettronica certificata di riferimento.
Ovviamente, alle imprese è consentito avere più caselle di P.E.C., ma occorre dare comunicazione ed inserire nel registro delle imprese solo quella che si intende dichiarare come propria sede elettronica o virtuale della società.
A titolo di chiarimento, si sottolinea che la P.E.C. è uno strumento che permette di attribuire ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale e potrà conseguentemente essere usata sia per le normali comunicazioni, sia pure per la notifica degli atti.
Si ricorda infine che la comunicazione dell’indirizzo di P.E.C. presso la Camera di Commercio e le eventuali variazioni che dovessero intervenire, saranno esenti dal pagamento del bollo e del diritto di segreteria e che l’omissione di tale adempimento potrà essere oggetto di sanzioni ai sensi dell’art.2630 del Codice Civile il quale testualmente dispone:
Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.