Novità in materia di assegni bancari e libretti di deposito. Il Decreto Legislativo n.231 del 21 Novembre 2007
Dal 30 aprile 2008 sono entrate in vigore alcune importanti novità in materia di assegni bancari e circolari, in applicazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. In considerazione del largo uso dell’assegno come mezzo di pagamento per le aziende, si è ritenuto opportuno riepilogare schematicamente le principali modifiche introdotte dalla normativa in un articolo destinato a tutti gli associati.
In primo luogo le banche saranno tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola “NON TRASFERIBILE” . I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile 2008, avendo cura di rispettare all’atto dell’emissione alcune regole, ovvero:
– è obbligatoria la apposizione della clausola ‘NON TRASFERIBILE’ sugli assegni bancari e circolari di importi pari o superiori a € 5.000,00. Gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.
– sarà concessa facoltà al cliente di chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l’emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità). Come stabilito dal comma 10 dell’art.49 del D.Lgs. 231/2007, “Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.” . L’imposta non è dovuta per moduli rilasciati prima del 30 aprile 2008 ed utilizzati dopo tale data.
I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati per l’incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta. Le banche saranno tenute a segnalare a dette Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui avranno notizia.
Ciascuna girata apposta sugli assegni bancari e circolari emessi in forma libera dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante . E’ dunque importante, per la regolarità dell’assegno, non solo ricordare di aggiungere il proprio codice fiscale all’atto dell’apposizione della girata su un assegno bancario o circolare, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice fiscale in questione.
Gli assegni bancari emessi all’ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali ‘a me stesso’, ‘a me medesimo’ o simili in luogo del nome del traente) potranno essere girati unicamente ad una banca (o Poste Italiane S.p.A.) per l’incasso e non potranno pertanto essere ulteriormente girati . Le regole sopra indicate riguarderanno anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.
Inoltre, sempre con decorrenza 30 aprile 2008, e sempre per effetto del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, entreranno in vigore alcune novità in materia di libretti di deposito bancari al portatore. In particolare il saldo di tali libretti non potrà essere pari o superiore ad €_5.000,00 , pertanto non è già oggi più possibile accendere libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a tale cifra.
In conseguenza dell’obbligo di cui al punto precedente, sarà necessario estinguere o ricondurre (entro il 30 giugno 2009), i saldi dei libretti di deposito al portatore esistenti sotto il limite indicato di € 5.000,00.
In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari al portatore il cedente ha l’obbligo di comunicare entro 30 giorni, alla filiale presso cui il libretto era stato emesso i dati identificativi, il codice fiscale del cessionario e la data in cui il trasferimento è avvenuto.
(A.D. 2008)