Prelazione agraria nel giudizio di divisione
Prelazione agraria nel giudizio di divisione
Nel caso di vendita di un terreno condotta all’interno di un giudizio di divisione, non si applica l’istituto della prelazione agraria. Questo quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza dello scorso Gennaio, di cui di riporta la massima.
“Nella previsione di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 590 del 1965 – che esclude la prelazione in caso di vendita forzata – va ricompresa anche la vendita disposta nell’ambito di un giudizio di divisione. L’espressione utilizzata dal legislatore, infatti, rimanda a un ambito più ampio di quello meramente esecutivo, ponendo, invece, l’accento sulla non volontarietà della vendita. Sia dal richiamo di cui all’articolo 788 del Cpc alle norme dettate in sede di esecuzione forzata, sia dal rilievo che a essa si procede solo in caso di necessità, previa adozione di un provvedimento giurisdizionale, che può essere disposto con sentenza in caso di controversia sulla necessità della vendita stessa, a prescindere, quindi, dalla volontà dei comproprietari, si ricava che in caso di vendita divisionale si è in presenza di una vendita non volontaria, non riconducibile cioè a una libera determinazione dei comproprietari.”
Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 17 gennaio 2017, n. 918