Misure di contenimento del Coronavirus esimenti dell’inadempimento contrattuale?

Cosa accade nell’ipotesi che una prestazione sia resa impossibile, o venga notevolmente ritardata, a causa dell’adozione di misure di contenimento del Coronavirus ?

Cosa accadrebbe, per esempio, se un’azienda avesse pronta una consegna, ma fosse impossibilitata ad effettuarla a causa della propria impossibilità di procedere al trasporto per le limitazioni alla circolazione imposte dall’emergenza sanitaria? E se il problema fosse invece del creditore che, magari a causa dell’inclusione dei propri magazzini in una “zona rossa”, non potesse ricevere la prestazione?

Sul punto sono stati già scritti alcuni articoli nella pagine di questo sito (si veda Emergenza COVID e riflessi sull’adempimento dei contratti; I nuovi contratti al tempo del CORONAVIRUS ) il tema che si vuole affrontare oggi è il disposto dell’art.3 comma 6bis del DL 23 Febbraio 2020 n.6 (come modificato dall’art.91 del DL 17 Marzo 2020 n.18) che testualmente dispone:

D.L. 23/02/2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2020, n. 45, Edizione straordinaria.

Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Pur mancando -ad oggi- pronunce sul tema, la dottrina si è già divisa sull’interpretazione di tale disposizione, di portata apparentemente generale, benchè (inopportunamente) collocata all’interno di un “comma bis” di un articolo relativo alla “Attuazione delle misura di contenimento”, di un decreto legge.

Senza voler percorrere tale dibattito, la tesi più condivisibile ad avviso di chi scrive è che tale disposizione abbia effettivamente portata generale, e sia riferita a tutti gli inadempimenti causati dal rispetto dalle misure di contenimento dell’emergenza pandemica in corso.

Ciò significa, in altri termini, che nei casi visti all’inizio della presente trattazione (es. prestazione eseguita tardivamente o non eseguita a causa dell’impossibilità di consegnare/ricevere un bene per il rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus), il soggetto inadempiente andrebbe esente da responsabilità, allorchè potesse dimostrare la diretta correlazione tra l’inadempimento stesso e l’adozione delle misure di contenimento previste per legge.

Per espressa previsione della norma quindi, egli non sarebbe tenuto nè a versare penali, nè gli potrebbero essere opposte decadenze, nè sarebbe tenuto al risarcimento del danno occorso (ex 1218 CC e 1223 CC), dato che l’evento non sarebbe dipeso da un fatto ascrivibile a sua volontà o negligenza, bensì da un provvedimento dell’autorità.

In sintesi, la ratio della norma è quella di considerare il rispetto delle misure di contenimento un atteggiamento virtuoso che può caratterizzare il debitore: se egli non ha potuto adempiere perché impeditone dalla normativa, è doveroso che non ne paghi le conseguenze.

Il soggetto che intenda valersi di detta esimente tuttavia, dovrà darne dimostrazione in seno ad un giudizio, affinchè possa essere, come espressamente indicato dall’articolo, “valutata ai fini dell’esclusione” da parte del Giudice.

In altri termini l’esimente non gode di alcun automatismo stragiudiziale, nè tantomeno potrà (per le regole processualistiche) essere valutata autonomamente  dal Giudice, il quale potrà pronunciarsi solo sulla base delle prove dedotte dalle parti.

Ciò non di meno, stante la portata imperativa della norma, una volta che la circostanza sia rappresentata in giudizio, il Giudice dovrà necessariamente valutarla.                                               misure contenimento coronavirus                                                                                                                                                      (misure contenimento coronavirus)

E’ chiaro che, nella realtà, le ipotesi che si possono prospettare sono infinite: cosa accadrebbe se la mancata consegna non dipendesse dalle parti contrattuali bensì da un terzo (ad es. il trasportatore) ?

Cosa accadrebbe se la consegna non fosse “impossibile” ma semplicemente molto più onerosa a causa delle misure di contenimento del Coronavirus?

In linea generale si ritiene che l’esimente debba essere valutata in tutti casi,  unitamente alle norme civilistiche esistenti e già previste dal Codice Civile (a titolo di esempio: art.1256 sull’Impossibilità definitiva e temporanea, art.1463 sull’impossibilità totale, art.1464 sull’Impossibilità parziale, etc – Si veda al riguardo l’articolo Emergenza COVID e riflessi sull’adempimento dei contratti e I nuovi contratti al tempo del CORONAVIRUS).

Lo studio è a disposizione delle aziende e dei loro professionisti per la gestione dell’intero contenzioso, dalla fase stragiudiziale a quella giudiziale, e per tutti gli approfondimenti che si rendessero necessari.

Per ulteriori spunti sul tema  suggeriamo la raccolta di articoli sul tema, consultabile cliccando sul seguente link: “articoli a tema “Coronavirus”

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