Mancata comunicazione della domanda di concessione di mutuo agevolato per l’esercizio del diritto di prelazione
Ai sensi dell’art.8 L590/1965 il proprietario di un fondo rustico che voglia mettere in vendita il proprio terreno, dovrà notificare (mediante raccomandata a/r) il preliminare di compravendita al proprio conduttore (qualora esista) nonché a tutti gli altri coltivatori diretti aventi causa di prelazione sul terreno posto in vendita. Il coltivatore avente diritto alla prelazione, che voglia acquistare il fondo in accettazione della ” denuntiatio ” del proprietario (ovverosia della rituale notifica del preliminare di compravendita), avrà trenta giorni di tempo per comunicarlo al venditore, ed ulteriori tre mesi per pagare il prezzo o per dare prova al venditore di aver presentato domanda di mutuo all’ispettorato provinciale dell’agricoltura, ammessa all’istruttoria. In tale ultima ipotesi, il pagamento del prezzo sarà sospeso per la durata di un anno, al fine di permettere all’ispettorato provinciale dell’agricoltura di portare a termine tutte le pratiche nonché di veder erogato il mutuo. L’acquirente prelazionante non potrà quindi pretendere la stipulazione del contratto di vendita a suo favore se non avrà adempiuto tempestivamente o l’obbligo dipagamento del prezzo o quello di dare comunicazione della domanda volta all’ottenimento di un mutuo agevolato per l’acquisto. Il tempestivo pagamento del prezzo entro il termine di tre mesi, salva la sospensione di un anno per domanda di mutuo , costituisce quindi una ” condicio iuris ” per il riconoscimento del diritto di prelazione (o di riscatto). Deve ritenersi decaduto dal beneficio del diritto di prelazione (e di riscatto) il coltivatore che, non avendo versato il prezzo nel termine di tre mesi di cui all’art. 8, comma 4, della L. 590 del 1965 non avesse neppure dato, come esige detta norma, prova di aver presentato domanda ammessa all’istruttoria per la concessione del mutuo con certificato dell’ispettorato dell’agricoltura. Come autorevolmente sostenuto da Cass. Civ. 15 Gennaio 1979 n.307 infatti, “l’evento cui è subordinata la sospensione e la prova dello stesso debbono intervenire prima della scadenza del normale termine trimestrale, da considerare perentorio , non potendosi sospendere un termine già scaduto .” In altre parole, la eventuale dimostrazione tardiva della istruttoria per la concessione del mutuo non varrebbe a sanare la decadenza dalla prelazione già intervenuta, con l’effetto di precludere al coltivatore diretto l’esercizio di tale diritto. Quanto poi alla natura della comunicazione che deve essere data dal preteso acquirente prelazionante, è opportuno evidenziare che essa dovrà avere dei requisiti specifici, e non potrà consistere in una mera “informativa”. L’unico documento idoneo infatti è il certificato rilasciato dal competente ispettorato provinciale dell’agricoltura (C. Cass. 5208/1987), del quale tuttavia non è sufficiente la mera esibizione in visione (C. Cass. 4578/1985, C. Cass. 1594/1984), essendo necessario che lo stesso, ancorché senza particolari formalità, venga messo nella effettiva disponibilità del proprietario (C. Cass. 4578/1985 cit.).m E’ ormai “jus receptum” della Suprema Corte che l’avente diritto alla prelazione agraria debba fornire al venditore, entro il termine trimestrale previsto per il pagamento del prezzo di acquisto, la prova che la domanda di mutuo da lui presentata è stata ammessa all’istruttoria; il fatto che di tale circostanza il proprietario del fondo sia venuto a conoscenza in altro modo non è sufficiente a determinare la sospensione del termine anzidetto (a conferma di ciò si veda Cass. 287 del 1989, 5264 del 1980, 5617 del 1981). Sempre ad avviso della Suprema Corte (C. Cass. 13 Giu. 1987 cit.), non è neppure sufficiente una comunicazione ufficiale e diretta al proprietario del fondo della avvenuta presentazione della domanda, da parte dell’Ispettorato agrario, richiedendosi necessariamente la conoscenza diretta del certificato . Per quanto attiene alla fase successiva, ovvero la cessazione della sospensione, essa si avrà solamente dalla data di ricevimento della comunicazione della disponibilità della somma mutuata : solo da tale termine infatti il titolare della prelazione (venendo a conoscenza della disponibilità della somma) sarà in grado di far valere il suo diritto pagando il prezzo di acquisto del fondo (così C. Cass. 4102/1988). La cessazione della sospensione dei termini decorre quindi non dalla formale stipulazione del contratto di mutuo, ma dal momento in cui l’istituto comunica di avere disposto la concessione dello stesso senza richiedere ulteriori adempimenti, indipendentemente dalle successive fasi del contratto e dalla effettiva erogazione della somma (C. Cass. 18 Giu.1985/3858); resta inteso che tale fase dovrà obbligatoriamente intervenire entro il limite di un anno dalla richiesta di sospensiva, decorso il quale decadrà in ogni caso la prelazione.
(A.D. 2004)