Le società agricole. Indicazione della dizione “società agricola”
Facciamo seguito agli articoli già pubblicati sulle pagine di questo notiziario relativi alle “Società Agricole” introdotte con il D.Lg.vo n. 99/2004, per chiarire alcuni profili operativi che interessano le aziende agricole strutturate in forma societaria.
Come si ricorderà, l’art. 2 del D.Lg.vo n. 99 ha previsto che la ragione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale esclusivo l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile (nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa, per i quali si fa espresso rinvio all’ultimo articolo apparso su questo notiziario sull’argomento) debba contenere l’indicazione di “società agricola”.
A tal fine le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto sono tenute ad inserire la suddetta locuzione nella ragione sociale o nella denominazione, ed adeguare lo statuto ove redatto. Tale previsione interessa tutte le società, siano esse di persone o di capitali, per cui la disamina che seguirà sarà volutamente di carattere generale anche se, data l’ampia diffusione delle società semplici nella nostra realtà, l’attenzione si concentrerà proprio su tale tipo di strutture.
In primo luogo pare opportuno evidenziare che, la mancata ottemperanza a siffatto “obbligo” non è sanzionata, per cui le conseguenze della mancata indicazione della locuzione “società agricola” devono ricercarsi sul piano dell’effetto che il suo inserimento nella denominazione produce nel momento in cui viene data pubblicità a tale fatto nel Registro delle Imprese.
In sostanza poiché come è noto, l’iscrizione nel Registro delle Imprese ha efficacia dichiarativa, le circostanze non risultanti dal registro non possono essere opposte ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione: la conseguenza è che la qualifica di “società agricola” che non dovesse risultare dal registro non potrà essere opposta e dunque attestabile ai terzi. In altre parole, la società non potrà dirsi “agricola” e non potrà beneficiare delle agevolazioni previste fintantoché non inserirà tale dizione nella propria ragione sociale.
Ciò premesso e chiarito in merito alla “obbligatorietà” di tale adempimento, l’altra questione da affrontare attiene alle modalità con cui effettuare l’adeguamento alla previsione contenuta nel D.Lg.vo n. 99. In particolare, secondo recenti circolari ricevute da Confagricoltura, si ritiene che la presenza nella denominazione dell’Azienda delle singole proposizioni “società” e “agricola” non è sufficiente ad integrare quanto previsto dall’art. 2 D.Lg.vo n. 99/04, il cui fine sembra essere quello di rendere “obbligatoria” (nei limiti suddetti) l’indicazione delle parole ” società agricola ” espressa in maniera autonoma e tale da identificare con immediatezza la natura esclusivamente agricola dell’attività espletata dalla società.
Pertanto la questione evidenziata sembra, al momento, doversi chiarire nel senso che le denominazioni societarie dovranno essere modificate aggiungendo alla ragione sociale la locuzione “……. s.s. società agricola “.
La modifica deve essere apportata agli statuti, ove redatti, per poi essere oggetto di aggiornamento in tutti gli atti in cui è attestata la denominazione della società, a cominciare dal Registro delle Imprese.
Circa la forma da osservare per la modifica statutaria, occorre verificare la forma utilizzata per la redazione dello statuto.
Nel caso delle società semplici, non sussiste un obbligo civilistico di redigere lo statuto ovvero l’atto costitutivo con una particolare forma, e la modifica da effettuare dovrà osservare le stesse forme dell’atto che si va a modificare.
Nel caso in cui la società non avesse un proprio statuto, ma fosse tra quelle che sono state regolarizzate nel 1997 per le quali gli interessati hanno redatto solo l’atto di regolarizzazione, questo sarà l’atto che dovrà essere aggiornato alla previsione dell’art. 2 citato.
Una questione di più ampio respiro attiene invece alle modifiche da apportare agli statuti (ovvero agli atti di regolarizzazione) per consentire alla società di poter essere una “società agricola” ed acquisire dalla competente regione lo status di IAP.
Si ricorda in proposito che la società deve svolgere l’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. in maniera esclusiva: tale condizione è indispensabile per ottenere il riconoscimento come IAP, unitamente – come è noto – al possesso di requisiti soggettivi (diversi a seconda che trattasi di società di persone, di capitali o cooperative).
Per quanto attiene le società semplici prive di statuto che siano state a suo tempo regolarizzate, è opportuno che le stesse o adottino uno statuto o comunque modifichino l’atto esplicitando gli elementi oggettivi necessari per acquisire il titolo di IAP.
(A.D. 2004)