L’accettazione beneficiata dell’eredità
Come noto, seguendo il disposto dell’art. 459 c.c, il solo modo di acquistare l’eredità è quello dell’accettazione. Ai sensi della medesima norma, l’accettazione risale al momento di apertura della successione, il che è in armonia con quel principio romanistico riassumibile con la formula semel heres semper heres. Considerazione parallela a quest’ultimo rilievo è quella secondo cui l’erede, accettando l’eredità, subentra nella totalità delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo al de cuius; ovviamente situazioni che non abbiano carattere personale ( si pensi al matrimonio). Con riferimento a tale punto, e più in particolare al trapasso delle situazioni giuridiche passive ( dei debiti per intenderci), le disciplina successoria consente che i chiamati all’eredità possano si accettare l’eredità, ma limitare quella che è la loro responsabilità per debiti entro il valore dell’asse ereditario: detto in altre parole, dei debiti ne risponde in via esclusiva l’eredità.
Torna utile qualche parola ancora in merito al beneficio di inventario, alla sua natura e alle modalità pratiche per l’esercizio dello stesso.
Per quel che riguarda la sua natura non vi è concordia in dottrina: una parte minoritaria della dottrina ritiene che la volontà di accettare e il beneficio di inventario siano due negozi giuridici distinti1, l’uno sostanziale , l’altro processuale; la parte maggioritaria della dottrina ritiene invece che si tratti di un negozio unitario inscindibile: non sarebbe quindi ammessa una dichiarazione di accettare con riserva di beneficio2.
Ai fini del perfezionamento del beneficio di inventario è richiesta la forma dell’atto pubblico ad substantiam : come dispone l’art. 484 c.c. la dichiarazione può essere ricevuta da un notaio o può essere fatta al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione . La dichiarazione di accettazione beneficiata è soggetta a un doppio regime di pubblicità: da una parte è necessaria l’inserzione nel registro delle successioni, il quale è tenuto presso la cancelleria di ogni tribunale, a cui provvede il cancelliere stesso d’ufficio ( qualora la dichiarazione venga da lui ricevuta ) o su richiesta del notaio ( quando la dichiarazione venga da questo ricevuta); dall’altra, la trascrizione nei pubblici registri immobiliari, la quale, si ritiene, va eseguita anche quando nell’asse ereditario non vengano trovati dritti immobiliari3. La giurisprudenza ha ritenuto che l’omissione di uno o di entrambi i requisiti formali non comporta decadenza dal beneficio per l’erede, ma solo alla impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale o individuale del patrimonio4.
L’art. 484 dispone che “ la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile “ : ciò significa che la dichiarazione di beneficio ha effetto costitutivo per la produzione dell’effetto del beneficio, ma deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario al fine di conservare tale effetto. Ai fini della redazione dell’inventario non è necessaria l’indicazione di tutte le passività, essendo sufficiente la sola indicazione dell’attivo5. L’inventario va poi trascritto nel registro delle successione ma non nei registri immobiliare. Ultimo punto importante, alla redazione dell’inventario si deve procedere anche quando manchi totalmente un patrimonio ereditario : in questo caso sarà sufficiente la dichiarazione di assoluta mancanza di un compendio ereditario6.
Note
1VOCINO, Inventario ( Beneficio di ), NsDI, IX, Torino, 1963, 13.
2CICU, Successioni per causda di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell’eredità. Tr. Cicu-Messineo, XLII, Milano, 1961.
3VOCINO, Inventario ( Beneficio di ), NsDI, IX, Torino, 1963, 22.
4Cass. 20.5.1954, n. 1620.
5Cass. 3.10.1959, n. 2664.
6AZZARITI, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, 111.
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