La servitù prediale
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (Art.1027 C.C.). Le servitù si distinguono, a seconda delle loro caratteristiche in varie categorie, ovverosia continue e discontinue, apparenti e non, coattive o volontarie; ogni tipo di servitù ha specifiche qualità, ma esistono regole valevoli in generale per tutti i tipi.
In particolar modo la disciplina relativa all’esercizio delle servitù, è dettata dal capo V del libro terzo del codice civile il quale prevede anzitutto, l’estensione del diritto incombente sul fondo servente a tutto ciò che si dovesse rendere necessario, per poter utilizzare la servitù stessa.
In altre parole si tratta di facoltà accessorie indispensabili all’esercizio delle servitù (si prenda ad esempio il caso di una servitù che permetta ad un soggetto di attingere acqua da un fondo servente: è ovvio che tale situazione comprende anche il diritto di attraversare il fondo stesso per poter raggiungere il pozzo).
Se il titolare del diritto di servitù dovesse creare dei danni per propria negligenza, questi dovrebbero essere risarciti, così come pure ogni altro danno che dovesse derivare dall’uso della servitù stessa; si pensi, ad esempio, alla rottura di una conduttura idrica: se l’acqua fuoriuscita distruggesse il raccolto di un campo, tale danno dovrebbe essere risarcito, ma se tale rottura derivasse dal comportamento del proprietario del fondo servente, sarebbe quest’ultimo a doversi sobbarcare le spese del risarcimento (sempre per semplificare, si ponga il caso che la rottura sia causata dai lavori di scasso fatti eseguire dal proprietario del fondo per una ristrutturazione).
Altra considerazione riguarda le spese relative alle opere eseguite sul fondo servente necessarie ai fini della conservazione della servitù: anzitutto tali opere, a norma dell’art.1069 c.c., dovranno essere eseguite nei tempi e modi idonei a cagionare il minor danno possibile al proprietario del terreno; secondariamente tali opere dovranno essere effettuate a spese di chi gode della servitù, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se tuttavia le opere dovessero giovare anche al fondo servente, tali spese dovrebbero essere sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Un ulteriore elemento di assoluta importanza riguarda il trasferimento della servitù in luogo diverso da quello originariamente stabilito; in linea di massima lo spostamento non è possibile, salvo poter dimostrare che tale modifica è assolutamente necessaria per il proprietario del fondo servente e non comporta alcuna diminuzione di utilità per il titolare del diritto di servitù.
Un’ultima considerazione riguardo all’estensione del diritto di servitù: esso, conformemente all’art.1055 c.c., comprende anche tutto ciò che è necessario per poterne fare uso. In altre parole è chiaro che, ove sussistesse sul fondo una servitù di elettrodotto, sarebbe pieno diritto degli operai addetti alla manutenzione, poter entrare sul fondo servente con i macchinari idonei alle riparazioni da effettuare, poiché ciò costituisce una c.d. “facoltà accessoria” indispensabile all’esercizio della servitù stessa; nel compiere tali operazioni tuttavia, dovranno sempre e necessariamente cercare di creare il minor incomodo possibile al proprietario del fondo servente.
Resta del tutto ovvio che il proprietario del fondo dominante, per poter accedere al fondo su cui grava la servitù, potrà utilizzare solamente le infrastrutture messegli a disposizione, non potendo in alcun modo creare nuove strade, nuovi accessi o percorsi alternativi che non siano ricompresi nella servitù stessa.
(A.D. 2001)