La servitù di elettrodotto
“La servitù prediale è un diritto reale di godimento che consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario “(Codice Civile art.1027).
Fondamento della servitù è il principio della cooperazione fondiaria: essa è diretta a realizzare l’utilizzazione di un fondo (c.d. servente) per il servizio di un altro fondo (c.d. dominante) in vista, spesso, dell’interesse generale all’incremento della produzione.
Possono essere oggetto di servitù tutti i fondi, intendendosi per essi non solo i fondi rustici ma anche gli immobili urbani, ovverosia più in generale, tutti i beni immobili.
Volendo restringere questa breve analisi solo alla servitù di elettrodotto, disciplinata dall’art.1056 C.C. nonché dal “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” ovverosia il Regio Decreto n.1775 del 1933, dovrà essere analizzata anzitutto la sua natura coattiva , ovverosia il fatto che la legge, in vista della situazione nella quale si trova un fondo, attribuisca al suo proprietario il diritto potestativo ad ottenere l’imposizione della servitù sul fondo altrui, dietro versamento d’una indennità.
A differenza delle servitù volontarie infatti, che si costituiscono solo per volontà delle parti, quelle coattive possono essere imposte anche contro la volontà del proprietario del fondo servente, e questo per la particolare importanza delle situazioni cui si riferiscono, e degli interessi che tutelano.
Altri esempi di servitù coattive, oltre quella di elettrodotto, sono quelle di acquedotto e scarico (artt.1033-1046 c.c.), di appoggio od infissione di chiusa (art.1047 1048 c.c.), di somministrazione di acqua a un edificio o ad un fondo (1049-1050 c.c.), di passaggio (art.1051-1055 c.c.) e del passaggio di linee teleferiche (art.1057 c.c.).
La caratteristica della “coattività” che accompagna tutte queste fattispecie non significa che il proprietario di un fondo (dominante) possa arbitrariamente costituire tutte le servitù che vuole su altro fondo (servente), ma solo che egli ha diritto di farne domanda ad un Giudice il quale, in un ordinario processo di cognizione, valuterà tutti gli elementi del caso e, se ricorreranno i presupposti necessari, disporrà la costituzione della servitù.
E’ importante notare come le servitù coattive, seppur possano essere costituite per ordine del giudice, possono anche essere formate per volontà delle parti: il proprietario di un fondo servente infatti, sapendosi soccombente innanzi al Giudice, ben potrebbe evitare la fase processuale accettando volontariamente la costituzione di servitù sul proprio fondo. In ogni caso, sia nell’ipotesi di costituzione volontaria che mediante sentenza, la servitù dovrà essere costituita mediante atto scritto e dovrà essere previsto un indennizzo per il diminuito valore del fondo, così come stabilito dall’art.123 del T. U. n.1775 del 1933 il quale indica:
“Art. 123.
Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d’imposizione della servitù. L’aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l’impianto.
Il valore dell’immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all’atto dell’occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto (1) .
In ogni caso, per l’area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale.
Cessando l’uso pel quale fu imposta la servitù, tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario.
Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee.
Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa.
Nell’atto col quale si fissa l’indennità prevista al presente articolo debbono essere determinati l’area delle zone soggette a servitù d’elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori. (2)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 1973, n. 46, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui statuisce l’aggiunta del “soprappiù del quinto” alla indennità per servitù di elettrodotto.
(2) (2) Articolo abrogato dall’art.58, D.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003 , ai sensi della L.185 del 1 Agosto 2002 .
Tale articolo, la cui abrogazione è stata più volte rinviata, sarà sostituito (stando alle attuali previsioni normative), con tutte le altre norme riguardanti le espropriazioni contenute nel T.U., a decorrere dal 30 giugno 2003 dal D.P.R. 327/2001. Vista la assoluta vicinanza di tale scadenza, si è ritenuto opportuno, al fine di dare una informazione quanto più chiara e completa possibile, riportare anche il testo del nuovo articolo che lo dovrebbe sostituire, ovverosia l’art.44:
Articolo 44 D.P.R. 327/2001
Indennità per l’imposizione di servitù
1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
2. L’indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.)
3. L’indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell’accordo di cessione o nei casi previsti dall’articolo 43.
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.
5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l’espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.
6. L’indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell’opera e delle relative misure di contenimento del danno.
Una volta costituita la servitù di elettrodotto, l’utente ( ovverosia l’ENEL ), ai sensi dell’art.121 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, avrà facoltà di:
a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all’esercizio delle condutture;
b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all’esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall’esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l’incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.
Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti:
c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;
d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.
L’impianto e l’esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l’estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all’esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all’importanza dell’impianto stesso.
Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.
L’esigenza che le servitù coattive vanno a soddisfare è quella di tutelare un interesse che la legge giudica prevalente rispetto a quello del proprietario che lo deve subire; esse pertanto sono destinate a soddisfare una necessità e non una utilità del fondo dominante.
E’ altresì importante notare come la imposizione della servitù di elettrodotto non determini alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente, tanto è vero che le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.
Come stabilito dall’art.122 del T.U. sopracitato, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all’atto della costituzione della servitù stessa, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente medesimo.
Tale disposizione si applica a tutti gli elettrodotti a bassa tensione, il cui carattere amovibile è presunto e non ha bisogno di prova, ma non a quelli di portata superiore a 220.000 volt per i quali l’art.9 del D.p.r 18 Marzo 1965 n.342 (che sarà abrogato a decorrere dal 30 giugno 2003) dispone la inamovibilità.
Secondo Cass. 7883/1994 infatti, (confermata anche da Cass. 23.4.1992 n. 4892; 18.10.1984 n. 5260; 2.5.1977 n. 1633), ” .In base all’art. 122, commi 4, 5 e 6, del R.D. 11 dicembre 1933 n.1775, l’amovibilità è regola generale e comune alle servitù di elettrodotto, potendo essere esclusa o da uno specifico patto in tal senso, o quando la servitù riguardi condutture con tensione pari o superiore a 220.000, o quando le particolari modalità strutturali dell’impianto installato ne rendano di fatto impossibile la modificazione o lo spostamento. . “.
Nel caso di richiesta di spostamento, il proprietario dovrà offrire all’esercente altro luogo adatto all’esercizio della servitù; il cambiamento di luogo può essere parimenti richiesto dall’utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio, e non di danno al fondo.
Sempre per quanto attiene all’utilizzo della servitù, è importante notare che l’utente non può aggravare in alcun modo la servitù stessa, rendendola più onerosa di quanto stabilito inizialmente nel contratto tra le parti (o nella sentenza) ed il proprietario, da par suo, non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo più disagevole.
(A.D. 2003)