La manutenzione delle strade vicinali
Per affrontare la disciplina relativa alle strade vicinali è opportuno effettuare una preliminare distinzione tra strada vicinale privata o via agraria, formata dall’insieme dei terreni dei privati , e strada vicinale pubblica. In tutti i casi siamo in presenza di strade private, poste al di fuori dei centri abitati e idonee a consentire l’accesso ai proprietari frontisti, ma mentre le vie agrarie e le strade vicinali esclusivamente private sono costituite per l’uso comune ed esclusivo di determinati conferenti e, quindi, servono solo a costoro, le strade vicinali pubbliche sono aperte al passaggio della collettività intera per soddisfare esigenze di pubblico interesse, quali ad esempio il collegamento con luoghi di interesse generale come ad es. una scuola, una chiesa, etc. ma, in quanto private, non appartengono né allo Stato, né alla Regione, né alla Provincia, né al Comune.
Con la legge 22/3/2001 n.85 (in Gazz. Uff., 31 marzo, n. 76) il Parlamento ha dato mandato al Governo per la modifica di tale ripartizione, indicando la necessità di una revisione della classificazione delle strade che permetta di considerare quelle vicinali pubbliche o private in relazione all’effettivo utilizzo e non alla classificazione fattane. Tale indicazione ancora non è stata recepita, per cui non è ancora possibile considerare tale nuovo orientamento.
Considerando quindi solo le disposizioni ad oggi vigenti, e volendo tornare ad occuparsi del problema della ripartizione delle spese di manutenzione, si ponga l’esempio di una strada che colleghi, attraversando svariati terreni di altrettanti proprietari, alcune abitazioni con una strada provinciale. In tal caso si avrebbe una strada vicinale privata dal momento che la stessa servirebbe ad una ristrettissima cerchia di persone per poter raggiungere i propri terreni e le proprie abitazioni: non vi sarebbe in questo caso alcun uso “pubblico” della stessa.
L’art.1 del decreto legislativo luogotenenziale 1º settembre 1918, n.1446, sulla “manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali” prevedeva la possibilità per gli utenti delle strade vicinali di costituirsi in consorzi per la gestione delle stesse; solo successivamente, con l’art.14 della Legge n.126 del 12/2/1958 la costituzione di tali consorzi è stata resa obbligatoria, quantomeno per quelle ad uso pubblico.
Tali consorzi hanno la funzione di far eseguire i lavori necessari alla manutenzione della strada, secondo le determinazioni prese dai partecipanti; la divisione delle spese sarà determinata dagli stessi in quote uguali od al limite a seconda del differente utilizzo che questi dovessero fare della strada vicinale.
Si prenda infatti l’esempio fatto all’inizio di questo articolo: se le spese di manutenzione dovessero essere sopportate solo dai c.d. “frontisti” ovverosia i proprietari dei fondi sui quali passa la strada, una persona che non fosse anche proprietaria di un terreno ma che utilizzasse la strada, sarebbe del tutto esclusa da ogni spesa, pur contribuendo al “degrado” della stessa.
E’ sulla base di questa semplice considerazione che l’art.51 della L.2248/1865 all.F ha stabilito che ” La riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, quando per diritto o per consuetudine un tale carico non ricada sopra determinate proprietà o persone. .”. Eguale disposizione è stata prevista anche per le strade vicinali soggette a pubblico transito dal D.lt. 1446/1918 il quale al sua art.9 stabilisce che: ” Ogni uso, anche temporaneo, da cui derivi un consumo notevole delle strade vicinali soggette a pubblico transito costituisce obbligo a concorrere alla loro manutenzione, in ragione della maggiore spesa che lo speciale uso rende necessaria. .”
La misura del concorso di ogni singolo partecipante dovrà essere stabilita mediante una perizia sommaria e di massima; in caso di opposizione tuttavia sarà possibile svolgere un accertamento più approfondito, che dovrà essere richiesto entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione dei provvedimenti del Consiglio comunale.
Altro elemento di assoluta rilevanza ai fini di questa rapida disamina è l’uso “pubblico” od “esclusivamente privato” della strada: nel primo caso infatti il Comune concorrerà alle spese, ex art.3 D.lgt. 1446/1918 entrando a far parte del Consorzio ed avendo, ovviamente, diritto di voto. Nel secondo caso invece la partecipazione del Comune ed il relativo impegno economico, sarà facoltativa e potrà essere concessa soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa totale.
(A.D. 2002)