La cassazione perde tempo

Sentenze curiose, strane o semplicemente “buffe”, rigorosamente vere, tratte dalle pronunce della Corte di Cassazione o di Tribunali di Merito.

La Cassazione perde tempo.

Chi dice che i giudici della Suprema Corte di Cassazione siano occupati solo in questioni di alto profilo e dall’alto valore economico sociale, non ha mai letto le sentenze che Vi riporto di seguito, tutte originali ed incontrate casualmente nel corso di ricerche ed approfondimenti.

Per chi non fosse pratico di diritto, considerate che per arrivare in Cassazione occorre (generalmente) aver esperito un primo grado innanzi al Tribunale ed un secondo innanzi alla Corte di Appello, il che significa  4-5 anni di liti almeno, con udienze, incontri e spese. Questa raccolta, oltre a strappare un sorriso, vuol mettere in evidenza come una cattiva sentenza costringa le persone ad “occupare” le aule per reclamare giustizia, ma anche che talvolta ci sono persone che non si fanno scrupolo di portare aventi temi di scarso profilo.

Ecco alcune delle sentenze raccolte:

Una persona che utilizzi la bicicletta senza pedalare, è un pedone od un ciclista? Meno male che ce lo spiega la Cassazione

Cass. pen. Sez. IV, 07/02/1991, n. 3165 (rv. 186724)
CIRCOLAZIONE STRADALE Autoveicoli, ciclomotori, cicli e veicoli, in genere

In tema di circolazione stradale, la persona che procede su una bicicletta, pur senza azionare i pedali ma spingendosi con i piedi per terra, va considerato “ciclista” e non “pedone” e deve osservare tutte le relative norme di circolazione. Tale modalità di marcia non toglie al velocipede la qualità di veicolo, prevista dagli artt. 21, lett. c, 23 c. str.

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Una carriola da muratore, è uno strumento di lavoro od un “veicolo” ?? Per sciogliere questo amletico dubbio, c’è chi è arrivato fino in Cassazione.

Cass. pen. Sez. IV, 24/06/1986, n. 12782 (rv. 174272)
CIRCOLAZIONE STRADALE Autoveicoli, ciclomotori, cicli e veicoli, in genere

L’art. 20 c. str., nel dare la definizione dei veicoli, stabilisce che per tali s’intendono le macchine guidate dall’uomo e circolanti su strada, escluse quelle sprovviste di motore per uso di bambini o invalidi; e se anche è vero che ai sensi dell’art. 21 stesso codice, relativo alla classificazione dei veicoli, rientrano tra questi anche i veicoli a braccia, che a norma del successivo art. 22 sono quelli spinti o trainati dall’uomo, deve pur sempre trattarsi di macchine, non necessariamente a trazione meccanica, elettrica o animale, che tuttavia siano funzionalmente destinate alla circolazione su strada. La carriola munita di una sola ruota posta anteriormente, non è una macchina ma un attrezzo di lavoro, e ad essa pertanto non può essere attribuita la qualifica di veicolo.

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Se acquisto un toro da riproduzione, e questo si rivela non fertile, cosa altro ci potrei fare? Ha altri usi  (magari come “toro da guardia”?) Secondo un giudice di merito SI, ma per fortuna la Cassazione rimette le cose a posto.

Cass. civ. Sez. II Sent., 19/12/2013, n. 28419 (rv. 629238)

In tema di compravendita, al fine di distinguere l’ipotesi dei vizi redibitori e della mancanza di qualità da quella della consegna di “aliud pro alio” (la quale dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all’art. 1495 cod. civ.) occorre aver riguardo all’idoneità del bene ad assolvere la funzione economico-sociale assunta come essenziale dalle parti. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, in relazione alla vendita di un toro rivelatosi infertile, aveva negato la ricorrenza dell’ “aliund pro alio”, affermando che l’animale potesse trovare altre utilizzazioni, senza considerare che anche alla stregua degli usi, richiamati dall’art. 1496 cod. civ., l’acquisto di un toro è finalizzato proprio alla riproduzione). (Cassa con rinvio, App. Salerno, 08/02/2007)

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Fine di un amore. I litigi per i doni di fidanzamento arrivano fino alla Cassazione.

Cass. civ. Sez. I, 08/02/1994, n. 1260

I doni tra fidanzati non sono equiparabili nè alle liberalità in occasione di servizi, nè alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, nè alle liberalità d’uso, ma costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice. Peraltro, la modicità del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante, fa sì che il trasferimento si perfezioni legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla mera traditio.

Cass. civ. Sez. I, 08/02/1994, n. 1260

In caso di rottura di fidanzamento, presupposto essenziale per l’esercizio dell’azione di restituzione dei doni – che l’art. 80 c.c. riconosce al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio, sia tra persone capaci che tra minori non autorizzati, sia che la promessa sia vicendevole, sia che sia unilaterale – è la circostanza che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, cioè sulla presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, senza necessità di una particolare forma, nè di pubblicità della promessa, conseguendone il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza delle cause del mancato matrimonio.

 

Chiaramente rimango a disposizione di colleghi e visitatori per ogni segnalazione.