INTERNET E WI-FI LIBERO ?

In considerazione dell’inizio della stagione turistica, si ritiene utile fare il punto sulle norme che attualmente disciplinano l’utilizzo del web da parte della clientela degli agriturismo o di altre strutture.

Come noto, la “Legge Pisanu” imponeva una serie di adempimenti molto costosi e difficili da gestire per chiunque avesse voluto mettere la propria connessione Internet a disposizione della clientela; tra gli altri, ricorreva l’obbligo di autenticazione della singola connessione, quello di censimento degli utenti, nonché di conservazione dei dati sul traffico.

Oggi la situazione è molto cambiata a favore di una maggiore libertà che ha fatto gridare a molti “wi-fi libero!”: vediamo allora, schematicamente, qual’è la situazione attuale.

— Le imprese che NON abbiano quale attività principale quella di “Internet provider” od “Internet point” e vogliano offrire la connessione ad Internet agli utenti e ai clienti di un’attività aperta al pubblico NON debbono chiedere alcuna autorizzazione (era necessaria un’autorizzazione della Questura fino alla fine del 2010, prevista dal cosiddetto “Decreto Pisanu”).

— Chi offre un servizio “Internet hotspot” può farlo senza la necessità di identificare i clienti: è possibile quindi far connettere gli utenti senza sapere chi essi siano (prima, con il Decreto Pisanu, era invece necessario identificarli).

— Chi effettua trattamento di dati personali in forma elettronica (come una struttura di ricezione turistica) è obbligato, dal Codice della Privacy, a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere tali dati da intrusioni provenienti dal web o dall’interno della propria rete informatica, ed ottenere il previo assenso dell’interessato.

— Chi mette a disposizione di terzi la connessione a Internet intestata a sé o alla propria azienda può risultare responsabile, in sede civile, di attività illecite commesse tramite la connessione stessa, a meno che non sia in grado di dimostrare che siano stati terzi (anche sconosciuti) a commettere tali attività.

— Occorre verificare nel proprio contratto con il provider che non sia espressamente esclusa la possibilità di utilizzare la connessione per le finalità di cui sopra.

In estrema sintesi, si può affermare che la burocrazia che prima esisteva in questo settore è stata drasticamente ridotta, se non anche cancellata.

Nelle scorse settimane il Garante della Privacy si è espresso in risposta ad un quesito formulato dalla FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi) confermando quanto già stabilito dal decreto “Milleproroghe” del 2010, ossia che «i gestori dei locali che vogliono offrire ai loro clienti la connessione Wi-Fi gratuita ed eventualmente mettere a disposizione anche Pc e terminali di vario genere, sono sollevati da qualsiasi responsabilità rispetto alla navigazione dei loro clienti e, nel caso volessero entrare in possesso di informazioni più dettagliate, devono richiedere al consumatore di firmare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali».

A fronte di un quadro semplificato e decisamente positivo, riteniamo utile sottoporre all’attenzione del lettore alcuni aspetti tecnico/giuridici sui quali è opportuno porre attenzione.

In primo luogo chiunque fornisca il libero accesso tramite una rete “wi-fi aperta”, si espone ad eventuali indagini da parte della Polizia Postale nel caso in cui venga commesso un reato utilizzando la linea Internet intestata al fornitore. In mancanza di una legge che impone l’identificazione, non c’è più la responsabilità diretta per i reati commessi, ma rimane il diritto della magistratura di indagare per trovare una prova, mediante (ad esempio) perquisizioni o sequestro del computer dell’esercente connesso alla linea Internet oggetto di indagine. In tale ipotesi l’adozione di un sistema di identificazione e monitoraggio fornirebbe le prove per garantire la totale estraneità dell’esercente dai reati commessi utilizzando la linea Internet a lui intestata.

 Secondariamente, rendere disponibile al pubblico una connessione wi-fi aperta (od anche criptata) ma senza un sistema di autenticazione, escluderebbe qualsiasi possibilità di controllo sull’utilizzo della connessione; se, per esempio, un utente decidesse di stare 24 ore su 24 collegato, e saturare tutta la banda disponibile, il servizio offerto agli altri untenti ne risentirebbe molto. In tale ipotesi un sistema di autenticazione e controllo permetterebbe di dare limiti temporali o di traffico per ciascun singolo utente, nonché di bloccarlo in caso di abuso.