La situazione dell’ICI sui fabbricati rurali
Alcune recenti pronunce delle Commissioni Tributarie Regionali forniscono l’occasione per fare il punto sulla spinosa questione dell’ ICI sui fabbricati rurali e per evitare gli ultimi colpi di coda di un’imposta ormai quasi del tutto sostituita dall’IMU. Vediamo, dunque, quali sono gli strumenti a disposizioni del contribuente/agricoltore raggiunto da un avviso di accertamento ICI sui fabbricati rurali, ovvero strumentali alla propria attività agricola. Il presupposto dell’Imposta Comunale sugli Immobili è il “possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. In linea con un politica (comunitaria) di favore per l’agricoltura, non sono considerati fabbricati ai fini ICI le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di “ruralità”, indicati dall’art.9 del D.L. 557 del 1993 sia per le abitazioni (comma III), sia per i fabbricati strumentali all’esercizio all’esercizio dell’attività agricola ex art.2135 c.c. (comma III bis). Tuttavia, proprio il concetto di “ruralità” è stato (è rimane tutt’ora) terreno di scontro. Infatti, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento fiscale della ruralità è decisiva – per gli immobili già iscritti – la classificazione catastale dei medesimi come A/6 (abitazione di tipo rurale) o D/10 (immobili strumentali all’agricoltura), “con la conseguenza che il Comune, al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta, dovrà preventivamente impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10; allo stesso modo, l’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che ne pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI” (sentenze n.18656 ed 18570 del 2009). In sostanza, in base a tali pronunce, si beneficia dell’esenzione ICI solo se il fabbricato è iscritto alla categoria catastale A/6 o D/10. In caso contrario, il contribuente (agricoltore) che ritiene rurale il proprio fabbricato dovrà preventivamente impugnare la diversa categoria catastale con la quale l’immobile è stato iscritto. Tuttavia, già nello stesso anno, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha proposto un criterio meno formale e più sostanziale, sancendo che “Non è soggetto ad ICI il fabbricato […] che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli […]” (sentenze n.24299 e n.24300), con l’ovvio limite delle abitazioni di tipo signorile (A/1), delle ville (A/8) e degli altri fabbricati e/o abitazioni con caratteristiche di lusso. La sezione Tributaria della Cassazione propende, quindi, per un criterio agganciato alla “funzione” dell’immobile, a prescindere dal classamento catastale dello stesso. Questo criterio “funzionale” è stato fatto proprio anche dalla ormai ex Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), la quale a conclusione della nota del 26 febbraio 2010 (Prot. n. 10933), ribadisce che “[…] è parere di questa Direzione che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare quanto previsto all’art.9, comma 3 e 3-bis del decreto legge n.557 del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile”. Ai fini del riconoscimento della ruralità, in soccorso del contribuente (agricoltore) è intervenuto di recente l’art.7, comma 2 bis, del D.L. 70/2011, in base al quale “Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557 […], i soggetti interessati possono presentare all’Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un’autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto legge n.557 del 1993 […]”. In buona sostanza, la norma stabilisce che la domanda di variazione catastale, con allegata autocertificazione, permette di retrodatare i requisiti di ruralità a 5 anni prima della domanda stessa, per cui l’immobile che ne è oggetto sarà considerato come iscritto nella categoria catastale A/6 o D/10 già da cinque anni (precedenti la domanda di variazione) e, quindi, per tale periodo, esente da ICI. La successiva normazione, non solo ha fatto salvi gli effetti della presente disposizione, ma ha anche esteso fino al 30 settembre 2012 il termine ultimo per presentare la domanda di variazione catastale. Quanto appena detto trova conferma nella Circolare della ex Agenzia del Territorio n.2/T del 7 agosto 2012, nonché nella Legge n.102/2013 che, operando un’interpretazione autentica della norma, ha definitivamente sancito la retroattività della richiesta di variazione catastale ai sensi dell’art.7, comma II bis, D.L. 702/2011. È questo l’orientamento più recente delle Commissioni Tributarie Regionali, in particolare quella di Milano (sentenza n.4330/64/14) e quella di Firenze (sentenza n.745/08/2014).
ICI sui fabbricati rurali – sintesi
In sintesi, nel caso in cui il contribuente (agricoltore) sia raggiunto da un avviso di accertamento per mancato pagamento dell’ICI sui fabbricati rurali che ritiene esenti, occorre fare un opportuno distinguo:
1) se ha presentato la domanda di variazione catastale entro il termine indicato (ovvero entro il 30.09.2012) non ci saranno problemi di sorta, in quanto la domanda stessa rende esente l’immobile anche per i 5 anni precedenti;
2) se non ha presentato la domanda di variazione catastale potrà invocare il criterio della “funzionalità” dell’immobile oggetto dell’accertamento, così come previsto dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione e dalla stessa Agenzia delle Entrante. In quest’ultimo caso, tuttavia, sebbene a parere dello scrivente l’adozione di un criterio sostanziale sia sempre da preferire, se non altro per una maggiore attinenza al dato concreto ed alla realtà dei fatti, il contrasto giurisprudenziale ancora irrisolto, non garantisce un esito necessariamente positivo dell’eventuale ricorso avverso la pretesa della P.A. Tutto dipenderà dalla tesi giurisprudenziale cui il giudicante riterrà di aderire.