I soci di una società cancellata, rispondono dei debiti?

I soci di una società cancellata, rispondono dei debiti?

Il quesito cui si vuole rispondere in questo approfondimento è se i soci di una società cancellata, siano responsabili dei debiti assunti durante la vita operativa della medesima.

Detto in altre parole, dopo aver cancellato dal registro delle imprese una società, i soci possono dormire sonni tranquilli o debbono temere ancora qualcosa?

A dar risposta al quesito interviene una recente sentenza del Tribunale Roma, del 14 Aprile 2020, (Giudice Estensore Dott.ssa Margherita Libri) la quale prevede, in ossequio a precedenti giurisprudenziali, che una responsabilità economica sopravviva alla cancellazione, ma entro determinati limiti.

In base all’art. 2495 c.2 Codice Civile infatti, “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi [31, 2312, 2324]. … .

Distinguiamo tra soci limitatamente ed illimitatamente responsabili.

Il principio sopra descritto vale solo per i soci la cui responsabilità sia limitata dal tipo di società di cui sono partecipi (quindi le società di capitali quali S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., S.r.l.s.) o dal particolare ruolo che rivestono all’interno di una società di persone (socio accomandante di una S.a.s.).

Viceversa, i soci di società di persone (S.n.c., gli accomandatari in una S.a.s., piuttosto che i soci di S.S., tipologia contrattuale in uso prevalentemente in agricoltura) risponderanno illimitatamente dei debiti con tutto il loro patrimonio, fatta salva la preventiva escussione della società.

Limiti dell’azione

Giova ricordare che in base all’art.2697 c.c., incomberà sul creditore che agisce in giudizio, l’onere della prova della distribuzione dell’attivo e della riscossione di quote dello stesso da parte dei soci nei cui confronti agisce, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato.

Di tale avviso la Corte di Cassazione che nella sentenza del 06/12/2019, n. 31933 ha precisato “L’art. 2495, comma 2, c.c. prevede, dopo aver rammentato che la cancellazione della società al registro delle imprese ne determina l’estinzione (ferma restando l’estinzione della società), che dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base ai bilancio finale di liquidazione.”

I creditori sociali potranno quindi agire contro i soci (o i liquidatori) e non anche contro la società ormai estinta.

La responsabilità del liquidatore

L’art 2495 C.C., contiene anche un’ulteriore previsione, ovvero quella che il debito possa essere dipeso da colpa del liquidatore che,  -con colpa o dolo- abbia mal “liquidato” il patrimonio residuo della società, favorendo (ad esempio) alcuni creditori a discapito di altri, od anche sperperando il patrimonio senza provvedere al pagamento dei debiti.

in tale ipotesi, come riconosciuto nella giurisprudenza di merito tra le altre da Trib. Milano 8.3.2011Il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che questi (il creditore ndr) dimostri l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito ed è stata invece distribuita ai soci e di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva“.

A conferma del costante orientamento sul tema, la Cassazione, con pronuncia assai recente (Sez. III Ord., 15/01/2020, n. 521) ha ulteriormente disposto che: “In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495, comma 2, c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi I’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, secondo comma, c.c. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento ai dovere di svolgere un’ ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali, ha l’onere di allegare e dimostrare che l’ intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c.

Secondo la Cassazione inoltre (Sez. I, 10/11/2006, n. 24039) “La responsabilità dei liquidatori di società di capitali prevista dall’art. 2456, secondo comma, ultima parte, c.c. (nel testo anteriore a quello introdotto dall’art. 2, primo comma, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ed ora corrispondente all’art. 2495 c.c. nel testo introdotto dall’art. 4 medesimo decreto) ha natura di responsabilità aquiliana conseguente a fatto illecito, e dunque la relativa obbligazione non è pecuniaria, bensì di valore; pertanto, non essendo applicabile l’art. 1182, terzo comma, dello stesso codice, bensì il quarto comma, il forum destinatae solutionis, ai sensi dell’art. 20, ultima parte, c.p.c., coincide con il domicilio del debitore”.

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