Gli spostamenti del lavoratore
Il contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli florovivaisti della provincia di Siena prevede al suo art.23, una serie di disposizioni relative agli spostamenti del lavoratore effettuati nel corso della giornata lavorativa.
La prima ipotesi che viene presa in considerazione dall’articolo sopracitato è quella del lavoratore cui sia ordinato di recarsi da un settore della azienda ad un altro, od anche da una azienda ad altra facente parte dello stesso gruppo. In tale ipotesi dovrà essere corrisposto, quale contributo per il consumo e l’usura del mezzo utilizzato 1/5 del prezzo del carburante consumato se lo spostamento è avvenuto in auto, o Lit.250 per Km, se lo spostamento è avvenuto in moto o motocarro. Tali indennizzi ricorrono ove lo spostamento sia effettuato su mezzi propri del lavoratore e durante l’orario di lavoro.
Nella differente ipotesi invece che al lavoratore sia “comandato a raggiungere” con mezzi propri dal luogo di residenza, un posto diverso dal Centro Aziendale, le indennità di cui sopra si applicheranno solo nel caso che la distanza tra il posto di lavoro ed il luogo di residenza sia maggiore di quello tra il luogo di residenza ed il Centro Aziendale. Le indennità saranno calcolate solamente sulla “maggiore distanza” percorsa dal lavoratore e non sull’intera tratta.
E’ opportuno sottolineare che tali indennità valgono per tutti gli operai agricoli florovivaisti della provincia di Siena, assunti sulla base del contratto collettivo provinciale di lavoro approvato in data 21 settembre 2000.
(A.D. 2001)