FORME ASSOCIATIVE TRA CITTADINI: ASSOCIAZIONE E COMITATO

FORME ASSOCIATIVE TRA CITTADINI:
ASSOCIAZIONE E COMITATO

Da sempre l’uomo tende ad organizzarsi in strutture definite, al fine di perseguire specifiche finalità, le quali sarebbero più difficili da soddisfare agendo singolarmente.
Tale fenomeno storico ha trovato una legittimazione nella Costituzione, la quale all’art. 18, sancisce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente senza autorizzazione, per finalità lecite e quindi non vietate dalla Legge penale, consacrando pertanto il principio del pluralismo.
Tra le forme associative prive di personalità giuridica, riconosciute e regolate dall’ordinamento, particolare importanza rivestono: l’associazione e il comitato.

L’ASSOCIAZIONE

L’associazione è costituita da un gruppo di persone che, in base a regole da loro definite e per il tramite di una stabile organizzazione (non professionale), decide di perseguire uno scopo comune, imprimendo una maggiore forza contrattuale al proprio operato.
Per costituire un’associazione si rende necessario:

  1. determinarne lo scopo e la sua attività specifica;
  2. individuare almeno tre soci fondatori che formeranno il primo Consiglio Direttivo;
  3. stilare in duplice copia originale Atto costitutivo e Statuto, inserendo tutti i riferimenti normativi necessari, la denominazione, lo scopo, la sede legale, il patrimonio/fondo comune (eventuale), l’organizzazione;
  4. effettuare la registrazione presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate (la procedura da seguire è quella di “Registrazione di atti privati”). Tale adempimento è indispensabile, tra le altre cose, per l’attribuzione di un C.F., per ottenere i benefici fiscali previsti dall’ordinamento (art. 138 T.U.I.R), per sottoscrivere accordi e convenzioni con altri enti; regolare l’ordinamento e l’amministrazione della struttura associativa; definire i diritti e gli obblighi degli associati, le forme di responsabilità, le condizioni per l’ammissione e le modalità di adesione di nuovi soci; precisare il soggetto a cui sarà affidata la rappresentanza in giudizio.

ASPETTI ECONOMICO – FINANZIARI

Un’associazione che si costituisce regolarmente ed opera seguendo i principi di corretta gestione, potrà beneficiare di un vantaggioso regime fiscale. Le attività svolte a favore degli associati, inerenti al perseguimento di comuni scopi associativi, sono qualificate “non commerciali” e i corrispettivi, eventualmente ricavati, non sono tassati.
Diversamente, assume la qualifica “commerciale”, l’attività a pagamento svolta verso terzi non soci: la pubblicità e la sponsorizzazione, la vendita di beni, la somministrazione di pasti, l’attività di ristorazione, l’organizzazione di viaggi etc…
L’associazione che svolga in maniera non occasionale queste attività dovrà aprire P.IVA e, al ricevimento degli introiti, emettere fattura, oltre a presentare un’apposita dichiarazione dei redditi.
Resta da rilevare che l’attività imprenditoriale non deve mai essere prevalente rispetto a quella istituzionale svolta a favore degli associati.

STRUTTURA ED ADEMPIMENTI

La struttura organizzativa dell’ente necessariamente prevede: il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci e il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è solitamente formato da un numero di soci compreso tra tre e undici, delibera a maggioranza dei voti, si riunisce almeno una o due volte al mese. Ogni riunione deve essere convocata secondo le modalità previste dallo Statuto e per ciascun incontro, redatto un verbale dove saranno annotati: presenze, attività svolte, ordine del giorno, breve riassunto della discussione, risultato delle votazioni e firme di tutti i presenti.
Tra i compiti del Consiglio ricordiamo, tra gli altri, quelli inerenti alla ratifica/modifica degli atti della presidenza, per motivi di necessità e urgenza, l’adozione di provvedimenti disciplinari e la determinazione dei criteri per l’ammissione di nuovi soci.
L’Assemblea è l’organo formato da tutti i consociati, si riunisce almeno una volta all’anno, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta dei soci. Tra i suoi principali compiti segnaliamo: l’elezione del Consiglio Direttivo, l’approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale; la deliberazione sulle richieste di modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’associazione e sulla nomina dell’eventuale liquidatore.
Il Presidente, a cui spetta la direzione dell’ente, ha il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei soci. Può sottoscrivere accordi o contratti in nome dell’associazione e in caso di controversie rappresenta l’associazione in giudizio. È il garante dell’osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale. Solitamente resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON

Per evitare confusione, quando parliamo di “operazione di registrazione”, è bene evidenziare la differenza tra associazioni riconosciute e non.
L’associazione riconosciuta è centro di imputazione di diritti e obblighi, distinto dall’insieme dei singoli associati. La procedura di riconoscimento prevede la stesura dell’Atto costitutivo e dello Statuto nella forma dell’atto pubblico (quindi con l’intervento di un notaio); successivamente, dovrà essere avviato il procedimento di riconoscimento presso la Prefettura o la Regione competente.
Tale forma associativa dovrà, necessariamente, dotarsi di un patrimonio minimo e godrà di piena autonomia patrimoniale (come accade, tanto per fare un esempio, per le società a responsabilità limitata).
Gli elementi che la caratterizzano l’associazione non riconosciuta sono in parte comuni, quali ad esempio il fine che trascende gli interessi personali dei singoli associati, l’organizzazione collettiva, la previsione di ingresso di nuovi aderenti, in un momento successivo alla costituzione dell’ente, nonché il loro recesso ed esclusione ma ha una struttura “semplificata”.
Una fondamentale differenza tra le due tipologie consiste nel fatto che l’associazione non riconosciuta si costituisce tramite semplice registrazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, senza l’intervento dell’autorità amministrativa, non chiede (né ottiene) il riconoscimento, e non gode di autonomia patrimoniale perfetta.
Sulle differenze tra queste due forme associative, si veda altro articolo pubblicato sulle pagine di questo sito e la giurisprudenza in materia.

  COMITATO

Altra forma associativa, distinta dalle precedenti, è rappresentata dal comitato ovvero una organizzazione di cittadini che si costituisce per la realizzazione e il sostegno di un’iniziativa precisa, uno scopo determinato e non generico o plurimo, come invece potrebbe essere quello dell’associazione.
Il suo carattere temporaneo ne permette lo scioglimento, una volta raggiunto l’obiettivo prefissato, senza vincoli per gli associati.
Il legislatore non definisce il comitato ma si limita ad indicarne alcune fattispecie (art. 39 c.c.).
A titolo esemplificativo, si pensi, ad un comitato che si costituisca per promuovere un sito culturale del proprio territorio, una specialità culinaria oppure in segno di protesta contro la riapertura e lo sfruttamento di una cava situata in zona limitrofa al centro abitato.

ASPETTI ECONOMICO – FINANZIARI DEL COMITATO

Dopo la creazione, il comitato deve rendere noto il suo programma, pubblicizzare i suoi scopi, le modalità con le quali intende perseguirli, sollecitando così i terzi a compiere le donazioni necessarie per finanziarlo.
L’elemento essenziale, si precisa, risiede proprio nella provenienza dall’esterno delle risorse economiche, attraverso il meccanismo delle oblazioni poste in essere dai sottoscrittori, in funzione dello scopo annunciato.
Si distingue, peraltro, dal fondo raccolto il fondo comune, costituito quest’ultimo dagli eventuali apporti versati dai membri del comitato per il funzionamento del gruppo. I fondi raccolti non sono soggetti a tassazione alcuna; tale regime fiscale è però subordinato ad una corretta redazione dello Statuto, che deve prevedere i requisiti richiesti dalla legislazione tributaria.

STRUTTURA ED ADEMPIMENTI

Dal punto di vista operativo, il comitato funziona come un’ associazione e ha organi simili a questa: il Consiglio Direttivo, l’Assemblea e il Presidente.
Oltre la normale attività, potranno essere comunque previste raccolte pubbliche di fondi, strumentali al raggiungimento dello scopo, che prevedono anche la vendita di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.
Per istituire un comitato si rendono necessari i medesimi adempimenti previsti per l’associazione non riconosciuta, tra i quali la procedura di registrazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto presso l’Agenzia delle Entrate.

(leggi qui – Disclaimer)