Impossibilità sopravvenuta causa coronavirus e riflessi sull’adempimento dei contratti
Coronavirus e contratti: quali sono gli effetti dell’emergenza covid sull’adempimento dei contratti?
Come comportarsi di fronte ad una prestazione che -a causa dell’emergenza pandemica in corso- sia divenuta impossibile da fornire ?
Ipotizziamo -a mero titolo esemplificativo- che una società debba consegnare una commessa ad un cliente nel periodo di sospensione delle attività imposto dal Governo. Essa sarà inadempiente (e dovrà conseguentemente corrispondere penali e/o subire la risoluzione del contratto) o potrà avere delle esimenti?
In termini generali, si può dire che allorché una prestazione sia divenuta più difficoltosa, eccessivamente onerosa od addirittura impossibile da eseguire, e tutto ciò non per causa di chi la deve fornire, ci si trova di fronte a una situazione di inadempimento incolpevole, a fronte del quale il nostro ordinamento presenta differenti soluzioni a seconda che si tratti di impossibilità temporale (non posso fornire la prestazione adesso, ma potrò tra qualche tempo oppure non potrò affatto) oppure quantitativa (non posso nè potrò adempiere tutta la prestazione, ma potrei comunque fornirne una parte)
Dispone il codice civile:
c.c. art. 1256. Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea.
L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla. (coronavirus e contratti)
c.c. art. 1463. Impossibilità totale.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.
c.c. art. 1464. Impossibilità parziale.
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.
Discorso a parte è lo strumento della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta prevista dall’art.1467 C.C., dovuta a eventi straordinari ed imprevedibili al momento dell’assunzione del vincolo, che fuoriescono dalla normale alea contrattuale.
Per poter invocare tale esimente, è necessario che l’impossibilità a rendere la prestazione sia sopravvenuta e riconoscibile, cosa resa più facile in questi giorni in cui lo “stop” al lavoro è stato imposto con provvedimenti della Pubblica Autorità, che hanno innegabilmente inciso nei rapporti tra privati. (coronavirus e contratti)
In altre parole, l’azienda che subisca il fermo lavori in adempimento di un obbligo di legge non sarà necessariamente considerata responsabile dell’inadempimento, dovendosi valutare la situazione in concreto, sia quanto agli accordi esistenti, sia pure all’effettiva possibilità di fornire -almeno parzialmente- la prestazione.
A tali disposizioni codicistiche, di carattere generale, si aggiunge oggi l’art. 91 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo il quale il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1223 c.c.
A fronte di tali esimenti, dovranno valutarsi le rispettive responsabilità e le misure riequilibrative previste dalle disposizioni codicistiche (se una prestazione non viene adempiuta per causa di forza maggiore, la parte non sarà tenuta a risarcire il danno, ma dovrà comunque restituire -totalmente o parzialmente- quanto ricevuto in pagamento).
Da sottolineare che nel codice civile manca una definizione di “forza maggiore”, che tuttavia è qualificata dalla giurisprudenza quale “un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento” (Cass. Civ. n. 6213/2020; cfr anche Cass. n. 6076/2017; Cass. n. 13148/2016; n. 864/2016 e n. 25/2016).
Alla luce di quanto sopra indicato, è lecito ritenere che TUTTI gli inadempimenti contrattuali causati dall’emergenza COVID siano automaticamente giustificati ? (coronavirus e contratti)
Salvo futuri provvedimenti normativi, non è possibile instaurare tale automatismo. Tale valutazione dovrà necessariamente essere effettuata caso per caso, in modo da accertare l’effettiva incidenza della situazione di pandemia sull’eseguibilità della prestazione.
E nei contratti con controparti transfrontaliere ? (coronavirus e contratti)
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