“Decreto Liquidità”: misure fiscali (articoli 18 – 20)

Il c.d. “Decreto Liquidità” introduce una serie di misure fiscali volte a sgravare i contribuenti – in particolare le imprese – da una parte degli obblighi tributari e contributivi.

Art.18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

Nei mesi di aprile e maggio 2020 sono sospesi i termini:

  • per i versamenti in autoliquidazione relativi

a) alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati;

b) alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;

c) all’I.V.A.;

  • per i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

  • per i versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei sopra indicati termini si applica alle:

1) attività di impresa, arti o professioni che nel 2019 NON hanno superato i € 50.000.000,00 di ricavi o di compensi a condizione che:

  • abbiano domicilio fiscale, sede legale od operativa, nel territorio dello Stato;

  • nel mese di marzo 2020 abbiano subito una riduzione – rispetto al marzo 2019 – dei ricavi o dei compensi pari ad almeno il 33% (sospensione versamento di aprile 2020)

  • nel mese di aprile 2020 abbiano subito una riduzione – rispetto all’aprile 2019 – dei ricavi o dei compensi pari ad almeno il 33% (sospensione versamento di maggio 2020).

2) attività di impresa, arti o professioni che nel 2019 HANNO superato i € 50.000.000,00 di ricavi o di compensi a condizione che:

  • abbiano domicilio fiscale, sede legale od operativa, nel territorio dello Stato;

  • nel mese di marzo 2020 abbiano subito una riduzione – rispetto al marzo 2019 – dei ricavi o dei compensi pari ad almeno il 50% (sospensione versamento di aprile 2020)

  • nel mese di aprile 2020 abbiano subito una riduzione – rispetto all’aprile 2019 – dei ricavi o dei compensi pari ad almeno il 50% (sospensione versamento di maggio 2020).

Per i soggetti con sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, l’unica condizione della sospensione è la riduzione del 33% dei ricavi o dei compensi nel mese di marzo 2020 od in quello di aprile 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

3) attività di impresa, arti o professioni, con domicilio fiscale, sede legale od operativa, nel territorio dello Stato, che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31/03/2019.

4) enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa (con esclusione di quanto previsto per l’imposta sul valore aggiunto).

L’INPS, l’INAIL e gli altri enti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, comunicheranno all’Agenzia delle Entrate – per le apposite verifiche – i dati dei soggetti che hanno sospeso i pagamenti in questione.

In ogni caso, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30/06/2020 oppure in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno.

Art.19 (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo […])

Ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale od operativa, nel territorio dello Stato che nell’anno 2019 non hanno superato i € 400.000,00 di ricavi o compensi non si applicano le ritenute d’acconto di cui agli art.25 (sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25 bis (sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) del D.P.R. 600/1973 sui ricavi ed i compensi percepiti tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, salvo che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente od assimilato.

I contribuenti che intendono avvalersi dell’opzione dovranno rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi od i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art.19 del D.L. 8 Aprile 2020 n.23.

L’ammontare delle ritenute non operate dal sostituto di imposta dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 oppure in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da luglio.

Art.20 (Metodo previsionale acconti giugno)

Nel caso di omesso od insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP, non si applicano le sanzioni e gli interessi se l’importo versato non è inferiore all’80% di quanto risulterebbe dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Lo Studio è a disposizione di imprese e professionisti per ogni approfondimento, assistenza o consulenza dovesse rendersi necessaria.

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