“Decreto Liquidità”: la garanzia del Fondo centrale per i finanziamenti alle imprese

L’art.13 del D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto liquidità”) abroga, sostituendolo integralmente, l’art.49 del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) ridefinendo l’operatività del Fondo centrale di garanzia delle PMI (FCG).

In considerazione delle finalità del provvedimento, volto a facilitare ed accelerare l’accesso al credito da parte delle imprese italiane, di seguito – senza pretesa di esaustività – si riporta un primo schema volto a sintetizzare la disciplina e consentire all’operatore di orientarsi in modo pratico e consapevole.

Chi può accedere alla garanzia e come:

  • imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

  • persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni

tramite il proprio istituto di bancario od intermediario di riferimento.

La garanzia può essere concessa anche:

1) ad imprese che, alla data della richiesta, presentano esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” od operazioni classificate come “scadute o sconfinanti deteriorate“, purchè tale classificazione non sia precedente al 31/01/2020;

2) ad imprese che, successivamente al 31/12/2019, sono state ammesse alla procedura di concordato con continuità aziendale (art.186 bis L.F.), hanno stipulato accordi di ristrutturazione (art.186 bis L.F.), hanno presentato un piano attestato (art.67 L.F.), purchè, alla data del 9/04/2020, le loro esposizioni non siano più classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione, e la banca, esaminata la situazione finanziaria, possa ragionevolmente presumere che alla scadenza l’esposizione sarà integralmente rimborsata.

In ogni caso, restano escluse le imprese che presentano esposizioni debitorie classificate come “sofferenze“.

Importo coperto dalla garanzia:

L’importo massimo per il quale può essere concessa la garanzia è di € 5.000.000,00 per la singola impresa. La norma prevede 3 ipotesi diverse a seconda dell’importo massimo del finanziamento, dei ricavi e/o del fatturato del soggetto richiedente.

I. Finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino ad un massimo di € 25.000,00.

La garanzia copre il 100% del finanziamento e non è prevista alcuna valutazione del merito creditizio da parte del FCG. Le Banche, quindi, potranno erogare il finanziamento immediatamente, a seguito dell sola verifica formale del possesso dei requisiti.

La durata massima del finanziamento è fissata in 72 mesi, con un preammortamento di 24 mesi.

La richiesta può essere presentata anche da persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni.

Occorre autocertificare che l’attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Per praticità si allega il modello-4-bis (CLICCA QUI) da presentare alla Banca di riferimento per la richiesta di accesso alla garanzia.

II. Finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino ad un massimo di € 800.000,00

La garanzia copre il 90% del finanziamento e può essere cumulata con altra, concessa da Confidi od altro soggetto abilitato, a copertura del residuo 10%.

Occorre autocertificare che l’attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

III. Finanziamenti di importo non superiore al 25% del fatturato (od al doppio della spesa salariale del 2019 od al fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi – per le pmi – o nei successivi 12 mesi per imprese con numero di dipendenti non superiore a 499) fino ad un massimo di € 5.000.000,00

La garanzia copre il 90% (con possibilità di arrivare al 100%) del finanziamento, la durata massima del quale è fissata in 72 mesi.

Diversamente da quanto previsto al punto I, per le ipotesi di cui ai precedenti punti II e III, è prevista una valutazione del merito creditizio da parte del FCG: al proposito andranno presentati i dati relativi al modulo economico/finanziario; la valutazione terrà conto della situazione pre-crisi ed escluderà quella sull’andamento. Le Banche, quindi, prima di erogare il finanziamento attenderanno l’esito dell’istruttoria da parte del FCG.

Costi:

La garanzia è gratuita e non sono previste commissioni in caso di mancato perfezionamento dei finanziamenti.

È possibile accedere al FCG anche per:

  • operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti

a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato. Nel caso, tuttavia, la garanzia copre l’80% (con possibilità di raggiungere il 90%).

  • operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore

a condizione che tali operazioni risalgano a non oltre 3 mesi dalla date di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31/01/2020. Nel caso, il soggetto finanziatore deve trasmettere al FCG una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicato per effetto del sopravvenuta garanzia.

Da ultimo, nel rispetto dei parametri di ammissione sopra indicati, la garanzia del FCG – qualora già esistente – si estende automaticamente ai finanziamenti sospesi o rimodulati in termini di scadenza in conseguenza della diffusione del COVID-19.

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