I debiti ereditari con il Fisco si pagano pro quota
I debiti ereditari del de cuius, anche tributari, si dividono tra gli eredi in base alle rispettive quote senza che tra di essi operi alcuna solidarietà passiva. Questo è quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma (CTR) nella sentenza n.2957/35/14 che ha respinto l’appello del Fisco.
Come noto, gli eredi debbono rispondere di tutti i debiti del defunto, ivi inclusi quelli di natura fiscale con l’eccezione (ex art.8 D.Lgs472/97) delle sanzioni amministrative intrasmissibili; è altrettanto vero tuttavia che non per tutte le imposte esiste una disciplina specifica.
Il caso portato all’attenzione dei giudici riguardava l’erede (la figlia) di un agricoltore, la quale aveva impugnato l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni con il quale l’ufficio pretendeva il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relative ad un atto di compravendita stipulato dal genitore defunto.
La tesi sostenuta dall’Erario, si basava sul principio generale sancito dall’art.65 del DPR 600/1973 in virtù del quale gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie se il presupposto si è verificato prima della morte del dante causa. Sostanzialmente, ad avviso della Agenzia delle Entrate, la responsabilità dell’erede destinatario dell’avviso di liquidazione sarebbe illimitata, indipendentemente dalla presenza di altri eredi.
L’erede viceversa sosteneva che la norma richiamata dal Fisco, dettata in materia di imposte dirette, non poteva essere estesa ai tributi indiretti come le imposte di registro, ipotecaria e catastale, per le quali operano le regole generali previste dal Codice Civile.
I giudici della CTR hanno rigettato l’appello del Fisco ritenendo inapplicabile al caso de quo l’art.65 del Dpr 600/1973, stabilendo che per i tributi in questione operano le regole civilistiche generali, come l’art.752 del Codice Civile che impone ai coeredi di contribuire al pagamento dei debiti ereditari senza vincolo di solidarietà ma in proporzione alla propia quota di eredità, o come l’art.1295 C.C. il quale prevede che, salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi in proporzione alle quote.
In caso di mancato pagamento di un tributo come quelli evidenziati quindi, il Fisco è tenuto a recuperare da ciascun erede la sola quota dovuta, non potendo agire nei confronti di uno solo, dato che tra questi non si crea alcun vincolo di solidarietà passiva.
Di seguito si riporta il testo della massima in commento:
I debiti ereditari, secondo la regola generale ex art. 1295 c.c. , per la quale, salvo patto contrario, si dividono tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote, non entrano a far parte della comunione ereditaria. Ne consegue che tra i coeredi non si crea alcun vincolo di solidarietà passiva ed il creditore del de cuius può agire nei confronti dei coeredi in proporzione alla quota di ciascuno, gravando su di lui il rischio della insolvenza dei singoli debitori. È, dunque, illegittimo l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni con il quale l’Amministrazione finanziaria proceda, in relazione ad un atto di compravendita nel quale era parte il de cuius, al recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’intero nei confronti di un unico erede.