Debiti da coronavirus e piano del Consumatore

Il piano del consumatore, è uno strumento utile per risolvere i debiti da Coronavirus?

A cosa serve il piano del consumatore?

In questi giorni di emergenza, molte sono le aziende colpite dalla crisi  economica dovuta al fermo di produzione; per loro sono state approntate numerose forme di sostegno, sulle quali si è già scritto in altri articoli.

Un aspetto poco valutato è quello dei debiti da Coronavirus, o meglio la crisi da sovraindebitamento dei privati, ovvero di tutti quei soggetti che avendo assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività commerciale, si trovino in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

A titolo di esempio, si consideri chi, dopo aver contratto un debito per l’acquisto di un bene personale, si trovi nell’impossibilità di far fronte alla restituzione, per riduzione del proprio reddito o perchè licenziato dal proprio datore di lavoro: debiti da coronavirus.

In tali ipotesi, il soggetto può proporre un “piano del consumatore“, procedura prevista e disciplinata dalla Legge n.3 del 27/01/2012, mediante la quale individuerà le modalità per estinguere tutti i debiti sulla base del proprio patrimonio. Tale strumento ha il vantaggio di permettere al consumatore l’uscita dalla crisi in tempi rapidi e senza (necessariamente) perdere l’intero patrimonio, ma soprattutto evitando lo stillicidio di esecuzioni cui i creditori lo sottoporrebbero.             (debiti da coronavirus)
I presupposti di ammissibilità per il Piano del Consumatore, sono previsti dall’art.7 delle dalla legge richiamata, ovvero

 

Art. 7        Presupposti di ammissibilità al Piano del Consumatore

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (12) (13)

1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. (10)

2-bis. Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione. (11)

Affinchè il piano sia realizzabile, occorre che vi sia un equilibrio economico che potrà essere raggiunto sia mediante cessione di crediti futuri, sia mediante il ricorso a finanziamenti e/o garanzie di terzi, come disposto dall’art.8 che testualmente prevede

Art. 8 Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.                                                                (debiti da coronavirus)

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d’impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d’Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell’albo tenuto presso il Ministero dell’interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all’interno della proposta di accordo o di piano del consumatore.

4. La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Giova ricordare che il piano del consumatore, diversamente da altre procedure, non richiede una votazione e/o adesione dei creditori, dato che sarà il magistrato ad operare una valutazione: il piano non sarà approvato, se il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero se lo stesso avesse “colposamente” cagionato una situazione di sovraindebitamento.

Da ultimo, si sottolinea che il tempo concesso per il pagamento, indicato dalla norma in 1 anno, può essere congruamente esteso (anche di anni), a patto che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre soluzioni alternative eventualmente praticabili, così come indicato dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27544 del 28 ottobre 2019.

Lo studio è a disposizione per fornire il proprio sostegno nella predisposizione del piano del consumatore, e nella successiva presentazione giudiziale.                                                  (Piano del consumatore e debiti da coronavirus)

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