Contratti agrari – l’assistenza delle organizzazioni sindacali
I contratti agrari, sono disciplinati nell’ambito del nostro ordinamento giuridico dalla Legge 203/1982 la quale prevede una disciplina vincolante molto severa.
In particolare la legge prevede una durata prefissata per i contratti agrari, disciplina i termini del rilascio così come quelli per la corresponsione degli eventuali miglioramenti, pagamenti, etc. Tali elementi sfuggono alla libera contrattazione dei privati in quanto sono prefissati per legge.
Unica possibilità di deroga, riconosciuta dall’art.45 L203/82 è quella di farsi assistere nella stipula dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore che, dopo aver spiegato e consigliato il proprio associato, sottoscriveranno l’accordo con una clausola del seguente tenore:
“ai sensi dell’art.45 della legge 3/5/1982 n°203 le parti contraenti concordano, con il consenso e l’assistenza delle rispettive Associazioni Sindacali, di derogare alle disposizioni della legge 3/5/1982 n°203 sui contratti agrari; a tal riguardo la società semplice “ ”, rappresenta dal Sig. (locatore) dichiara di aderire e di farsi assistere dalla Sezione Provinciale Proprietà Fondiaria della __________ mentre la società semplice “ ”, qui rappresentata dal Sig. (affittuario) di aderire e di farsi assistere dalla Sezione Affittuari Conduttori della ___________. I rappresentanti sindacali dichiarano conforme alla volontà delle parti il contenuto del presente contratto e la volontà di derogare la normativa prevista dalla legge 203/1982, dandosi reciprocamente atto che il contratto realizza un equilibrato assetto degli interessi delle parti e delle categorie economiche da loro rappresentate e che hanno concorso al perfezionamento di detto accordo in ogni suo punto e clausola.”
Le clausole contrarie alla legge 203/82 pattuite tra privati in assenza di detta clausola e quindi della assistenza dei rispettivi sindacati, sono nulle e sostituite dalle norme imperative della Legge 203/1982.