Contratti agrari e comunione ereditaria
Come occorre comportarsi per concedere in affitto il terreno di una comunione ereditaria? Qui alcune interessanti massime giurisprudenziali.
Sulle modalità di convocazione dell’assemplea degli eredi
L’assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria, diversamente da quanto stabilito per il condominio degli edifici, è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione purché idonea allo scopo, giacché gli artt. 1105 e 1108 c.c. non prevedono l’assolvimento di particolari formalità, menzionando semplicemente la preventiva conoscenza dell’ordine del giorno e la decisione a maggioranza dei partecipanti. Trib. Arezzo, 21-01-2014(Massima redazionale, 2014)
Sulla stipula di contratti di durata ultranovennale (atti di straordinaria amministrazione)
E’ nullo il contratto di locazione stipulato in violazione dell’art. 1108 c.c. ed avente ad oggetto un terreno agricolo, appartenente a più comproprietari, ove il contratto venga stipulato da uno solo di loro, con il consenso e la delega degli altri ma senza il consenso del comproprietario che agisca al fine della declaratoria di nullità. A norma dell’art. 1108 commi 2° e 3° c.c., è previsto che si possono compiere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sempre che non risultino pregiudizi ad alcuno dei partecipanti alla comunione. Nel caso di specie,essendo accertata la mancanza del consenso dell’attore alla stipula del contratto di locazione ed avendo lo stesso una durata ventennale, non vi è dubbio sul pregiudizio che l’attore avrebbe subito in violazione di quanto disposto al comma 2° dell’art. 1108 c.c. Trib. Treviso Sez. I, 10-06-2011
Sull’applicabilità dell’art. 1108 c.c. alla comunione ereditaria
L’art. 1108 c.c., il quale richiede per le alienazioni il consenso di tutti i comproprietari, è applicabile anche alla comunione ereditaria, in quanto espressione di una regola generale pertinente ad ogni specie di comunione, compresa quella derivante dalla successione per causa di morte, come risulta evidente dal disposto dell’art. 719 c.c., che ad essa apporta una limitata eccezione, prevedendo che la vendita possa essere deliberata a maggioranza, esclusivamente nella particolare ipotesi che sia necessaria per il pagamento dei debiti e pesi ereditari. Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17216 del 9 ottobre 2012