Conferimento del fondo in società
Nell’ambito della prelazione agraria esistono innumerevoli situazioni che, seppur apparentemente simili, danno adito a situazioni completamente differenti.
Una di queste è il conferimento di un fondo ad una società della quale si è partecipi: apparentemente sembrerebbe trattarsi di una sorta di vendita, per la quale deve essere osservato il diritto di prelazione, ma in questo caso, come vedremo, non è così.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il conferimento di un fondo ad una società non costituisce “atto a titolo oneroso” e perciò stesso esula dalla applicazione dell’art.8 della legge 590/1965 relativo alla prelazione agraria. Secondo la Corte infatti, il conferimento del fondo in una società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) deve essere qualificato come un “atto traslativo diretto ad acquisire lo status di socio in correlazione alla quota contestualmente sottoscritta” , escludendo quindi la prelazione.
Come fondamento delle proprie argomentazioni la Suprema Corte indica (Sent. n.7032 del 8 Giu. 1992) come l’art.8 della L.590/1965 escluda la prelazione in caso di permuta, e quindi anche in ogni altro caso di trasferimento dietro corrispettivo costituito non da denaro, ma da altro bene determinato ed infungibile. Oltre a ciò si deve considerare che, a fronte del conferimento di un terreno alla società, non si ottiene un immediato vantaggio economico, bensì solo una “speranza” di guadagno futuro, confidando nella buona tenuta della società e nei suoi frutti; è chiaro quindi che non vi è una vera e propria controprestazione a carattere patrimoniale.
Tuttavia è anche vero che questo tipo di operazione potrebbe nascondere un tentativo di agire in frode alla legge, ovverosia “aggirando” le disposizioni dettate circa l’esercizio del diritto di prelazione da parte dei legittimati; proprio per tali motivi vi è in dottrina chi (Capizzano, Conferimento di fondi rustici in società di capitali e principio di riconduzione: una nuova problematica e le sue implicazioni , GAI 84, 332) sostiene come il conferimento, soprattutto se seguito dall’immediato trasferimento dell’intero pacchetto azionario, potrebbe palesare una “disarmonia funzionale tra regola e comportamento” che consentirebbe di attribuire rilevanza giuridica sotto il profilo delle illiceità della funzione all’operazione nel suo complesso, pur nella assoluta liceità dei diversi negozi posti in essere, di per se stessi considerati. In altre parole, dalla immediata cessione del pacchetto azionario del conferente il fondo, si potrebbe evincere che questi abbia usato un mezzo legittimo al solo fine di aggirare le restrizioni sulla vendita imposte dalla prelazione: potrebbe essere stato quindi usato un mezzo lecito per raggiungere illecitamente il fine.
Differente argomento è invece quello dello scioglimento di una società di persone; in tal caso infatti la giurisprudenza ha escluso il diritto di prelazione in quanto tale assegnazione ha natura sostanzialmente divisoria di un patrimonio già appartenente ai soci e quindi non vi è neppure trasferimento, verificandosi solamente un mutamento nella titolarità del bene.
La medesima soluzione potrà essere raggiunta anche nel caso di scioglimento di una società di capitali, benché sulla base di considerazioni parzialmente differenti: in questo caso la società gode di soggettività giuridica nonché di autonomia patrimoniale quindi la assegnazione di parte del fondo costituisce un vero e proprio trasferimento. Tale operazione tuttavia non può essere considerata “a titolo oneroso” non essendovi corresponsione di alcuna prestazione, quindi esula dalla applicazione delle regole relative alla prelazione.
(A.D. 2002)