Cessione prodotti agricoli ed agroalimentari – la fatturazione
Nel ricordare agli associati che il prossimo 24 Ottobre entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli, riteniamo opportuno approfondire un aspetto applicativo di particolare rilievo, ovvero l’invio delle fatture ed i conseguenti termini di pagamento.
Cessione prodotti agricoli ed agroalimentari – la fatturazione
Alcune componenti della grande distribuzione organizzata stanno chiedendo (o forse sarebbe meglio dire “imponendo”) alle aziende agricole l’invio delle fatture esclusivamente a mezzo PEC (ovvero Posta Elettronica Certificata) sostenendo trattarsi di un adempimento previsto dalla normativa. Pur non potendo negare che l’art.5, comma 4 del decreto attuativo dell’art.62 preveda anche la PEC per l’invio delle fatture, si sottolinea come questa sia una possibilità e non un obbligo. Recita infatti l’articolo: «La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di Posta elettronica certificata (Pec) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale». L’invio delle fatture a mezzo PEC non può essere quindi fatto passare come un obbligo imposto dalla legge in modo esclusivo. Ciò non di meno, si rileva comunque che l’invio tramite posta certificata è una eccellente opportunità per le aziende poiché permette (se il messaggio è inviato da un indirizzo PEC ad altro indirizzo PEC) di dare alla comunicazione il medesimo valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con l’indubbio vantaggio della immediatezza della consegna, del costo praticamente nullo (una casella PEC costa circa 6 Euro all’anno indipendentemente dal numero di email ricevute o spedite) e senza gli inevitabili problemi collegati all’invio postale.
Per quanto attiene alle scadenze, come noto la normativa prevede termini di pagamento differenziati a seconda che i prodotti agricoli siano o meno “deperibili”; nel primo caso il termine è di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o delle relative fatture, mentre di sessanta giorni per tutte le altre merci. Al fine di evitare contestazioni o ritardi, potrebbe risultare utile inserire nella bolla di consegna e direttamente in fattura l’indicazione relativa alla deperibilità o meno del prodotto e del conseguente termine di pagamento. Si ricorda inoltre che il venditore dovrà emettere fatture separate per cessioni di prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti, e questo già a partire dalle consegne che verranno effettuate dal 24.10.2012 (una fattura per i prodotti deteriorabili ed una fattura per i prodotti non deteriorabili).
Cessione prodotti agricoli ed agroalimentari – la fatturazione
(A.D. 2012)