Cessione prodotti agricoli ed agroalimentari – considerazioni generali e sanzioni
Come noto l’articolo 62 D.L. 24/1/2012, n.1 (convertito in legge dalla L.27/2012) ha profondamente innovato la disciplina della vendita di prodotti agricoli, cercando di riequilibrare la posizione tra il contraente “debole” (ovvero l’azienda agricola venditrice) ed il contraente “forte” (ovvero gli acquirenti, in particolare il settore della grande distribuzione). Nel ricordare che la normativa entrerà in vigore il 24 Ottobre prossimo, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti importanti che si avrà modo di approfondire anche in altri articoli di prossima pubblicazione.
Preliminarmente occorre sottolineare che pur essendo la normativa “già scritta”, manca ancora una certezza definitiva in merito alle così dette norme di attuazione, ovvero al decreto ministeriale applicativo dell’art.62 il cui testo è stato trasmesso a metà luglio al Consiglio di Stato ed è ancora in attesa del parere definitivo.
Ferma restando quindi la possibilità di qualche modifica negli aspetti applicativi, riteniamo utile ripercorrere le principali innovazioni introdotte dalla nuova normativa.
– I contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari (ad esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale) devono essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta ed indicare, a pena di nullità, la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo e le modalità di consegna e di pagamento. I contratti stipulati in violazione di tale disposto sono nulli e tale nullità potrà essere rilevata da chiunque vi abbia interesse (anche d’ufficio dal giudice in un eventuale giudizio) senza termini di prescrizione.
– La parte che contravviene agli obblighi sopra richiamati è sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 20.000,00 a seconda del valore dei beni oggetto di cessione.
– Il corrispettivo pattuito nei contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli o alimentari, deve essere versato – per le merci deteriorabili – entro 30 giorni dalla consegna o dal ritiro o dalle relative fatture, ed entro 60 giorni, per tutte le altre merci. Il termine per il pagamento del corrispettivo decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi, da calcolare al saggio legale aumentato di due punti percentuali, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza necessità di messac in mora, e non sono derogabili per volontà delle parti.
– Il mancato rispetto del termine di pagamento, oltre a comportare la conseguenza civilistica del riconoscimento degli interessi, costituisce altresì a carico del debitore inadempiente un illecito amministrativo, punito con la sanzione da € 500,00 a € 500.000,00 avuto riguardo al fatturato dell’azienda ed alla “recidività” dei ritardi.
– Nelle relazioni commerciali tra acquirente e venditore (tipicamente tra l’azienda agricola e la grande distribuzione) è vietato: imporre condizioni ingiustificatamente gravose e condizioni extracontrattuali retroattive; applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; subordinare la conclusione o l’esecuzione di contratti o la regolarità (ovvero continuità) di relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni che non siano connesse all’oggetto dei contratti o delle relazioni commerciali. In altre parole, l’acquirente non potrebbe, ad esempio, subordinare il proprio pagamento o la continuità dei propri acquisti ad una controprestazione della azienda agricola. La violazione di queste condizioni configura un illecito amministrativo punito con la sanzione da € 516,00 e € 3.000,00 sulla base del beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato gli indicati divieti.
Le sanzioni amministrative previste dalla norma in commento sono applicate dall’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.