Cause Agrarie esenti da contributo unificato
Le cause agrarie, ovvero quelle devolute alla competenza funzionale delle Sezioni Specializzate Agrarie, sono “storicamente” esentate dal pagamento del Contributo Unificato (C.U.), ovvero quel “balzello” che è necessario versare per poter intraprendere un procedimento giudiziale.
Trovare l’origine dell’esenzione del Contributo unificato per le cause agrarie è assai arduo, poichè la ricostruzione si perde tra norme fiscali (per loro natura di difficile comprensione, quantomeno ad un giurista), decreti approssimativi, indicazioni mancanti, e soprattutto concetti “non scritti” dai quali ricavare “a contrario” l’esenzione.
Senza investire il tempo del lettore in una lunga disamina della normativa, è giusto il caso di evidenziare come a sgomberare il campo dai problemi sia arrivata in tempi recenti la Corte di Cassazione la quale, con propria pronuncia del 31 Marzo 2016 (Sent. n.6227), ha ricordato in modo del tutto netto come le controversie Agrarie siano -almeno ad oggi- esenti dal contributo unificato.
Questa la massima:
Le cause agrarie “stricto sensu”, come individuate dall’art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, cioè quelle devolute alle sezioni specializzate agrarie di cui alla l. n. 320 del 1963, pur non annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato disciplinate dagli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, continuano a fruire della non abrogata norma di cui all’art. 3 della l. n. 283 del 1957, sicché sono esenti al detto contributo e, conseguentemente, al suo raddoppio come disposto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per sanzionare la proposizione di una impugnazione inammissibile, improcedibibile o integralmente infondata. (Cassa e decide nel merito, App. Trento, 05/05/2014).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6227 del 31/03/2016