Associazioni riconosciute e non riconosciute
Nel nostro ordinamento si distinguono due grandi tipologie di associazioni, quelle “riconosciute” e quelle “non riconosciute”; le prime, più impegnative da istituire, garantiscono maggiori benefici e garanzie mentre le seconde, più agili e diffuse, sono più adatte a progetti “piccoli” o di natura transitoria.
Semplificando all’estremo si può affermare che la differenza tra le due categorie sta nella modalità di costituzione, nel riconoscimento o meno della personalità giuridica e nel livello di responsabilità degli amministratori.
Senza alcuna pretesa di esaurire l’argomento (suggerendo la lettura di altri articoli sul tema pubblicati sulle pagine di questo sito), è giusto il caso di evidenziare che per quanto attiene il primo tipo, ovvero le associazioni riconosciute, sono tali quelle che hanno ottenuto il formale riconoscimento della propria personalità giuridica da parte dello Stato.
Ciò consente loro di avere un’autonomia patrimoniale perfetta, con la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei soci che agiscono in nome e per conto dello stesso (in modo del tutto simile con quanto accade per le società a responsabilità limitata ed i loro soci).
In sintesi, ciò significa che le responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall’associazione riconosciuta ricadono solo su di essa, e non sui patrimoni delle singole persone che la compongono.
In aggiunta a ciò, vi sono anche altri vantaggi tra cui la possibilità di richiedere contributi da parte di enti pubblici, di ricevere eredità e donazioni, di comprare immobili…
Ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è operazione relativamente complessa ed onerosa in quanto occorre costituire l’associazione nella forma dell’atto pubblico (quindi innanzi ad un notaio o pubblico ufficiale), provvedere alla registrazione dello Statuto, stanziare un capitale che rimarrà vincolato e non potrà essere utilizzato per altri scopi dall’associazione (sarà una forma di garanzia di solvibilità dell’associazione stessa, in caso di obbligazioni verso terzi) ed in ultimo chiedere il riconoscimento della personalità giuridica alla Prefettura della provincia in cui l’ente ha sede.
Viceversa, le associazioni non riconosciute, hanno un iter di formazione molto più semplice in quanto non necessitano di particolari formalità, se non quelle previste dal codice civile per identificare gli enti senza fini di lucro.
Tali associazioni sono prive di personalità giuridica e non godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguenza che non v’è separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell’ente.
Le associazioni non riconosciute, solitamente, si dotano di un Atto costitutivo e di uno Statuto scritti, che provvedono a registrare presso l’Agenzia delle Entrate per ottenere il codice fiscale dell’associazione, necessario per operare e avere relazioni con altri enti, associazioni o individui.