Ambito di applicabilità della Legge 203/1982
La legge n.203 del 3 maggio 1982 (e successive modificazioni), intitolata “Norme sui contratti agrari” riguarda l’affitto di fondi rustici sia a conduttori coltivatori diretti, sia anche, nel titolo II, a conduttori non coltivatori diretti.
Ciò che, prima di ogni altra cosa è bene sottolineare, è che la legge in questione, secondo costante giurisprudenza (C. Cass.5261/96; C. Appello. Venezia, 16/4/1997; C. Cass.8856/1996; C. Cass. 1941/94) è applicabile “ai contratti di affitto, o che hanno ad oggetto il godimento di un fondo rustico, intendendosi per tale quello destinato alla coltivazione per il suo sfruttamento agricolo”. Le disposizioni in essa contenute non sono quindi applicabili ai contratti di godimento di costruzioni, terreni attrezzati non coltivabili od anche strutture comunque non destinate alla produzione agricola.
Il fine hobbystico è quindi escluso dal campo di applicazione della legge 203/82 che, per essere applicata, necessita, come detto, di destinazione alla concreta produzione agricola.
La Corte di Cassazione, con sentenza 10 ottobre 1996 n.8856 è addirittura andata oltre tali determinazioni, specificando che nel contratto di affitto di un fondo rustico, che comprenda pure un immobile, deve valutarsi quale sia, nell’economia del contratto, l’effettivo valore del terreno e quale quello dell’immobile stesso.
E’ stato infatti ritenuto illegittimo, ad avviso della Suprema Corte, un contratto di affitto di fondo rustico, stipulato in base alla legge 203, che contemplava un immobile di notevole importanza a fronte di un terreno agricolo assai esiguo ed abbandonato da vari anni. In tal caso infatti l’interesse non era quello della “produzione agricola” bensì quello di approfittare delle disposizioni di favore della legge 203/82 al solo fine di sfuggire alla normale determinazione del canone di locazione. La Suprema Corte, ha individuato l’interesse prevalente in quello “abitativo” e non quello della coltivazione, ed ha perciò confermato la tesi della Corte di Appello, che aveva dichiarato nulle per frode alla legge tutte le clausole relative alla coltivazione.
(A.D. 2001)