Affitto fondo rustico in deroga ed assistenza sindacale
Come noto, per poter stipulare un contratto di affitto fondo rustico in deroga alle disposizioni imperative della Legge 203/82, è necessaria l’assistenza delle parti ad opera delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore.
Spetta infatti alle organizzazioni sindacali tutelare l’interesse del proprio associato fornendo informazioni utili alla stipula del contratto di affitto di fondo rustico ed in generale ogni informazione ritenuta utile.
Tale assistenza non può andare oltre la valutazione meramente tecnica, quindi risulta completamente esclusa dall’ambito di analisi qualsivoglia valutazione in merito alla convenienza dell’affare, alla solvibilità del conduttore, alla rispondenza del bene affittato a quanto promesso, etc. etc,
Sostiene la Corte di Cassazione:
Ai fini della validità della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203 del 1982, perché si abbia un procedimento contrattuale valido è essenziale che le associazioni professionali di categoria siano poste in condizione di conoscere la situazione di fatto in relazione alla quale le parti si accingono a concludere l’accordo e così di interloquire nel loro interesse sul relativo contenuto. Non rientra invece nell’assistenza richiesta una diligente valutazione dell’opportunità o convenienza dell’affare, o anche della validità ed eseguibilità del contratto alla stregua non della legislazione agraria ma del diritto civile, trattandosi di aspetti in relazione ai quali la parte dispone dei comuni rimedi previsti dall’ordinamento quali l’annullamento, la rescissione o la risoluzione per l’inadempimento. Sez. III, sent. n. 10488 del 01-06-2004 (rv 573317).
Affitto fondo rustico in deroga