Rassegna di giurisprudenza in tema di associazioni
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN TEMA DI ASSOCIAZIONI
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1476 del 23 gennaio 2007
“L’associazione non riconosciuta, ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata dall’ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società. Pertanto, in caso di unificazione di due associazioni non riconosciute può farsi riferimento alle norme sulla fusione, con la conseguenza che la sopravvenuta unificazione non incide sull’ammissibilità del ricorso per Cassazione proposto a nome di una delle associazioni unificate in quanto parte del giudizio di merito; infatti, a seguito della nuova formulazione dell’art. 2504 bis c.c., in base al cui primo comma la società, che risulta dalla fusione o quella incorporante, assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. La fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo”.
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 410 del 15 gennaio 2000
“L’associazione non riconosciuta prende vita in forza di un atto di autonomia tra i fondatori dell’ente. Tuttavia, diversamente da quanto prevede la normativa sulle associazioni riconosciute, è diversa la forma con la quale tale contratto di comunione di scopo può essere redatto. Mentre infatti l’associazione riconosciuta nasce in forza di un negozio formale, l’atto pubblico, l’associazione di fatto non necessita di tale formalità, bastando pertanto, l’adesione tacita al gruppo, talvolta anche senza atto scritto”.
Cassazione civile, sentenza n. 8239 del 16 giugno 2000
La pronuncia della Suprema Corte ha individuato una soggettività giuridica nell’associazione non riconosciuta, considerandola “un soggetto autonomo, sia sul piano sostanziale, sia su quello processuale”. L’art. 36 c.c., infatti, riferendosi all’ordinamento interno e all’amministrazione, precisa che questi sono regolati dagli accordi degli associati. Il comma 2 del medesimo articolo prosegue aggiungendo che possono stare in giudizio, per conto dell’associazione, le persone a cui è conferita la presidenza o la direzione della stessa.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8435 del 21 giugno 2000
“Lo Statuto e l`Atto costitutivo di un`associazione non riconosciuta costituiscono espressione di autonomia negoziale, nell`ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati; ne consegue che l`interpretazione dei suddetti atti è soggetta alla disciplina prevista per i contratti e che l`accertamento della volontà degli stipulanti costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale”.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4244 del 14 maggio 1997
“Se l’associazione è a tempo indeterminato, il recesso è sempre ammesso, purché tale facoltà sia prevista dall’Atto costitutivo e dallo Statuto e sussista una giusta causa (…) può essere esercitato anche nel caso in cui l’associato non approvi le modifiche all’Atto costitutivo e allo Statuto, deliberate in assemblea”.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6032 del 26 giugno 1994
“Le associazioni non riconosciute, pur non essendo persone giuridiche, sono figure soggettive alle quali può essere attribuita la titolarità diretta dei rapporti a contenuto patrimoniale riguardanti sia beni mobili, sia beni immobili”.
La Suprema corte prosegue precisando che “la nozione di comitato recepita dall’art. 39 c.c. non è incompatibile con il mutamento dell’originaria componente soggettiva dell’organizzazione. Poiché la configurazione di questa, come una struttura chiusa, se è aderente all’ipotesi di strumenti operativi, posti in essere per realizzare finalità che si esauriscono in un periodo di tempo determinabile in anticipo, (come nei casi di comitati per festeggiamenti o per recare soccorso nelle pubbliche calamità), non lo è con riguardo ad organismi istituiti per conseguire obiettivi che si proiettano in un lungo arco di tempo, come nei casi delle mostre o delle esposizioni permanenti ovvero del perseguimento di scopi assistenziali perduranti, con riferimento ai quali è configurabile una persistenza dell’organizzazione pur di fronte al mutamento suddetto”.
Cassazione, Sez. I, sentenza n. 9656 del 19 agosto 1992
Anche lo scioglimento di un’associazione non riconosciuta comporta la liquidazione del patrimonio dell’ente. Pertanto l’associazione che, al momento dello scioglimento, risultasse ancora titolare di situazioni giuridiche (attive o passive), resterà in vita fino a che tali rapporti non siano terminati. “L’ente cesserà pertanto di esistere solo al momento della chiusura dell’ultimo rapporto giuridico (…) gli organi ordinari dell’associazione rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di “prorogatio” , conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell’associazione, attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del Codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute”.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 134 del 12 gennaio 1982
Mentre nell’associazione non riconosciuta, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, nel comitato, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente ed illimitatamente tutti i componenti, senza distinzione tra chi ha agito e chi non ha agito, in concreto, per conto del comitato medesimo. “Senza che abbia rilevanza la veste particolare di chi ha posto in essere l’attività, se cioè mandatario, organizzatore, Presidente, componente ed anche se le obbligazioni traggano la loro fonte da fatti illeciti connessi all’esercizio di un’attività posta in essere per il comitato, non rinvenendosi una limitazione di tale responsabilità alle sole obbligazioni negoziali né nella lettera né nella ratio della disposizione di cui all’art. 41 c.c.”
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4252 del 16 novembre 1976
La comunione e l’associazione non riconosciuta si differenziano in virtù del fatto “che la prima sorge per il verificarsi della comproprietà su di uno stesso bene e si articola in un raggruppamento di persone, rivolto esclusivamente al godimento del bene, oggetto della comunione stessa, mentre l’associazione non riconosciuta nasce per effetto della volontà degli associati e tende al perseguimento di finalità che trascendono gli interessi dei singoli”. In quest’ultimo caso, i beni comuni sono un mero strumento per il raggiungimento dello scopo associativo.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 495 del 27 febbraio 1971
La disposizione dell’art. 41 c.c. (secondo cui, se il comitato non ha ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte) non significa che di dette obbligazioni rispondono, prima del riconoscimento giuridico, i singoli componenti, e, dopo, il comitato. Una volta ottenuta la personalità, il comitato, non si troverà automaticamente esposto alle obbligazioni assunte dai promotori, liberandone costoro, ma fin quando il comitato non sarà eretto a persona giuridica, la responsabilità per gli impegni in tal periodo contratti, grava e continua a gravare, sui componenti; mentre poi delle obbligazioni assunte dalla persona giuridica risponde questa e soltanto questa.
Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sentenza n. 160/2017
Conformandosi ad un orientamento della giurisprudenza (Cfr. Cass. 20485/13, Cass. n. 12473/2015), il giudice tributario ha posto un importante chiarimento in tema di responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente, ai sensi dell’ art. 38 c.c. In accoglimento dell’appello di un contribuente, ex presidente di un’associazione non riconosciuta, ha affermato che “nell’identificare il soggetto o i soggetti solidalmente responsabili per il debito d’imposta non è sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita, ma occorre individuare il soggetto che, in forza del ruolo assunto, ha diretto la complessa gestione nel periodo considerato”.
Peculiari la sentenze sotto riportate e relative alla partecipazione di enti pubblici al comitato:
Cassazione civile, Sez.III, sentenza n. 144533, del 22 giugno 2006
La responsabilità degli enti pubblici, facenti parte di un comitato, non è pari a quella di tutti gli altri componenti, ma, specie nel caso di enti territoriali, è limitata agli impegni finanziari assunti con rituali deliberazioni debitamente autorizzate, con la conseguenza che la responsabilità di detto ente non può essere affermata neanche con sentenza di mero d’accertamento dell’obbligo.
Cassazione, Sez. III, sentenza n. 13338 del 29 novembre 1999
Il comitato ha la fonte nell’Atto costitutivo, che non richiede forme particolari.
“Componenti del comitato possono essere persone fisiche, giuridiche, enti privi della personalità, enti pubblici. (…) Un comitato, ancorché costituito da un ente pubblico non economico, ove manchi del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, configura una struttura privatistica la quale opera nell’ambito del diritto privato con piena autonomia di gestione, né si rende preclusiva di una tale qualifica la circostanza che l’ente in questione si rilevi privo di autonomia nell’attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che, ciò che caratterizza un tale tipo di ente è il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall’art. 39 c.c. (…) Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha, pur privo di personalità giuridica, la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti”.